Attività extraistituzionale del dipendente pubblico e divieto di autorizzazione tacita (Corte dei Conti Sez. II App. n. 33 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di attività extraistituzionale del pubblico dipendente, non sono consentite né richieste implicite di autorizzazione né autorizzazioni rilasciate in forma tacita, poiché la forma scritta è richiesta ad substantiam, a tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. L’omessa richiesta dell’autorizzazione preventiva e l’omesso riversamento dei compensi all’amministrazione di appartenenza integrano dolo e producono danno erariale. Il potere riduttivo dell’addebito è escluso in presenza di condotte dolose.
Il Fatto
Un professore a tempo pieno presso una scuola professionale agraria provinciale ha svolto, tra il settembre 2015 e l’agosto 2020, attività continuativa di redazione di perizie di stima immobiliare per conto di un istituto di credito, senza richiedere l’autorizzazione all’amministrazione di appartenenza e senza riversarle i compensi percepiti.
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato il dipendente per responsabilità amministrativa, contestando la violazione dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001 e della normativa provinciale di riferimento. La Sezione giurisdizionale territoriale ha accolto la domanda, condannando il convenuto al pagamento di euro 108.353,16 a titolo di danno erariale. L’appellante ha impugnato la decisione deducendo l’erroneo rigetto dell’istanza di rito abbreviato, l’insussistenza della condotta illecita e la mancanza del dolo.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello rigetta il gravame sotto tutti i profili. Quanto al primo motivo, la Corte esclude che l’istanza di rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c. possa ritenersi ammissibile quando la comparsa di risposta sia stata predisposta e firmata prima dell’acquisizione del parere del pubblico ministero contabile, limitandosi a dichiararlo “previamente acquisito” senza confrontarsi con le ragioni del diniego.
La norma richiede che il convenuto prenda posizione specifica sulle motivazioni del parere negativo, consentendo al Presidente della Sezione di valutarne la non manifesta infondatezza. Il deposito successivo di un atto dal contenuto identico a quello predisposto in precedenza non sana il vizio, trattandosi di nullità rilevabile d’ufficio. Non sono sufficienti prese di posizione implicite o ricavabili in via interpretativa.
Nel merito, la Corte conferma che l’attività di perizia di stima immobiliare non è riconducibile alla generica “redazione occasionale di perizie” autorizzata nel 2012. La richiesta di autorizzazione riguardava esclusivamente l’attività di componente laico della Sezione specializzata agraria. La nota provinciale del 27 settembre 2012, che dichiarava la non necessità di ulteriori autorizzazioni, si riferiva unicamente a tale incarico.
La Corte ribadisce il principio per cui, in materia di attività extraistituzionale, non sono ammesse né richieste né autorizzazioni tacite, essendo la forma scritta elemento essenziale per verificare l’assenza di conflitti d’interessi e la compatibilità con gli obblighi di servizio. La complementarità asserita dall’appellante tra attività di giudice laico e redazione di perizie non estende automaticamente l’autorizzazione ad attività diverse non espressamente richiamate.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte esclude la violazione dell’art. 112 c.p.c. L’accertamento sul superamento delle soglie reddituali è stato svolto “per completezza”, senza alterare il titolo dell’imputazione. Il dolo è confermato dalla cosciente e volontaria violazione dell’obbligo di richiedere l’autorizzazione, dalla reiterazione pluriennale della condotta e dalla notoria soggezione dei dipendenti pubblici a uno statuto preclusivo dell’attività extraistituzionale. La novella dell’art. 21, comma 1, d.l. n. 76/2020 non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, e in ogni caso l’omesso riversamento dei compensi integra la volontarietà dell’evento dannoso. Il potere riduttivo è escluso in presenza di condotte dolose.
Nota della Redazione
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