Aliquota rendimento 44% applicabile ai capi squadra dei vigili del fuoco (Corte dei Conti Sez. II App. n. 35 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 61, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, ai capi squadra e ai capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni stabilite nel Capo II del Titolo III del medesimo d.P.R. per le corrispondenti categorie di militari. Ne consegue che la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto è determinata applicando l’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno utile maturato al 31 dicembre 1995, anche quando l’anzianità a quella data sia inferiore a quindici anni. La natura civile del Corpo, affermata dal d.lgs. n. 139/2006, non esclude l’applicazione della disciplina pensionistica militare, perché l’art. 61 d.P.R. n. 1092/1973 non è stato abrogato dall’art. 35 d.lgs. n. 139/2006 ed è tuttora vigente.
Il Fatto
Un soggetto già appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con la qualifica di capo squadra esperto, cessato dal servizio nel luglio 2020 con trentasei anni di anzianità, titolare di pensione diretta ordinaria di vecchiaia liquidata con il sistema misto, ha chiesto la rideterminazione del trattamento in godimento mediante l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto alla riliquidazione della quota retributiva in base all’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, e ha condannato l’ente previdenziale al pagamento delle differenze sui ratei arretrati. Avverso tale decisione l’INPS ha proposto appello, censurando l’applicabilità dell’art. 54 al personale dei vigili del fuoco e, in via gradata, la correttezza del criterio di calcolo per l’anzianità inferiore a quindici anni.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ha esaminato in via pregiudiziale la posizione processuale dell’appellato, dichiarando la contumacia ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 e 191 c.g.c., non essendosi questi costituito nel grado, pur risultando regolarmente instaurato il contraddittorio.
Nel merito, il Collegio ha superato il primo motivo di gravame osservando che l’art. 61 d.P.R. n. 1092/1973 è tuttora vigente. La sua abrogazione non è stata disposta dall’art. 35 d.lgs. n. 139/2006, che pure ha eliminato numerose disposizioni precedenti in materia di organizzazione e statuto del Corpo. La formulazione letterale della norma, con la separazione delle due parti mediante punto e virgola, indica che ai capi squadra e ai capi reparto si applica l’intera disciplina del Capo II e, quindi, anche l’art. 54. La natura civile del Corpo, già affermata dalla legge n. 469/1961 e ribadita dal d.lgs. n. 139/2006, non osta a una disciplina differenziata per alcune categorie di soggetti, come confermato dal percorso argomentativo consolidato della giurisprudenza d’appello.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato le pronunce delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, che hanno affermato il principio secondo cui la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, tanto per l’anzianità compresa tra quindici e diciotto anni quanto per quella inferiore a quindici anni.
Applicando tale principio alla fattispecie, riferita a un soggetto assimilabile al personale militare, cessato con più di venti anni di servizio utile e vantante al 31 dicembre 1995 un’anzianità inferiore ai quindici anni, la Sezione ha ritenuto corretto il riconoscimento operato dal primo giudice. L’appello dell’INPS è stato pertanto rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata e nessuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione della parte appellata.
Nota della Redazione
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