Attività extraistituzionale non autorizzata e occultamento doloso del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 73 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico a tempo pieno che svolga un’attività extraistituzionale retribuita senza chiedere e ottenere la prescritta autorizzazione, omettendo di informare l’amministrazione di appartenenza, realizza un occultamento doloso del danno erariale ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994. Il termine di prescrizione decorre non dalla consumazione dell’illecito ma dalla data in cui il pregiudizio diviene concretamente conoscibile dall’ente danneggiato. Il dolo può essere integrato anche da una condotta meramente omissiva, consistente nel mero silenzio serbato su circostanze che il dipendente ha il dovere giuridico di comunicare. Il compenso percepito in violazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 deve essere riversato per intero, al lordo delle ritenute fiscali, a prescindere dalle spese sostenute. Il potere riduttivo può essere esercitato, in presenza di circostanze peculiari, anche in caso di condotta dolosa.
Il Fatto
Il convenuto, dipendente a tempo pieno e indeterminato di un Comune in qualità di ragioniere, ha svolto le funzioni di amministratore del condominio in cui risiede in un immobile di sua proprietà, ubicato in un Comune diverso da quello di servizio. L’attività è stata espletata in modo ininterrotto dal 2010 al 2024, senza alcuna autorizzazione dell’ente di appartenenza, con compensi complessivamente percepiti pari a Euro 17.030,00.
A seguito di una segnalazione di danno e dell’informativa della Guardia di Finanza, la Procura regionale contabile ha contestato la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale, connotata dal requisito soggettivo del dolo, quantificando il pregiudizio nella mancata entrata corrispondente ai compensi non riversati. Il convenuto ha eccepito la prescrizione parziale dell’azione, il difetto del dolo, l’applicazione dello scudo erariale e l’erroneità del computo al lordo delle ritenute.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione parziale, disattendendola. L’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 recepisce il principio per cui, in caso di occultamento doloso del danno, il termine decorre dalla data della sua scoperta, intesa come conoscenza effettiva e non come mera conoscibilità astratta. La scoperta coincide con il concreto disvelamento delle linee essenziali dell’attività illecita e del pregiudizio arrecato.
Il Collegio prende posizione su un orientamento minoritario che richiede un “quid pluris” rispetto alla consumazione dell’illecito: la volontà di celare il danno si identifica con il dolo quale elemento strutturale della fattispecie. L’occultamento può realizzarsi anche con un comportamento semplicemente omissivo, cioè con il silenzio serbato su circostanze che il dipendente ha il dovere di far conoscere. Il convenuto ha omesso di comunicare lo svolgimento dell’attività, affrancandosi per oltre un decennio da ogni procedura autorizzatoria.
Irrilevante è la circostanza che i compensi siano stati indicati nelle dichiarazioni dei redditi: tali adempimenti appartengono al diverso rapporto con l’amministrazione finanziaria e non integrano gli obblighi informativi verso l’ente di appartenenza. La prescrizione decorre quindi dal 31.12.2024, data della segnalazione di danno.
Nel merito, la Corte ritiene integrata la violazione del dovere di esclusività. L’autorizzazione non assolve una funzione meramente formale: il comma 5 dell’art. 53 impone una valutazione di compatibilità dell’attività esterna con la prestazione lavorativa, sotto il profilo qualitativo e quantitativo. Il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1/QM/2025 non è pertinente, riguardando le sole ipotesi di incompatibilità assoluta.
Quanto alla quantificazione, il comma 7 dell’art. 53 impone il versamento del compenso al conto dell’entrata dell’amministrazione. L’intera somma, al lordo delle ritenute fiscali secondo Sezioni Riunite n. 13/QM/2021, va riversata, senza deduzione di spese. Il requisito soggettivo è ravvisato nel dolo diretto; in via gradata, sussisterebbe comunque il dolo eventuale secondo i criteri della giurisprudenza di legittimità. Infine, la Sezione ammette il potere riduttivo anche in caso di dolo, in presenza di circostanze peculiari, e riduce il pregiudizio a Euro 10.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria.
Nota della Redazione
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