Limiti di cumulo pensione reversibilità e figlio inabile convivente (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 515 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I limiti di cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, previsti dall’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e dalla tabella F, non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli inabili. La norma richiama la mera presenza del figlio inabile nel nucleo e non postula l’accertamento dell’inabilità a proficuo lavoro, requisito invece necessario per il riconoscimento di una quota di reversibilità in favore del figlio stesso. Ne consegue che il provvedimento di recupero fondato sull’applicazione dei limiti di cumulo è illegittimo, con diritto del beneficiario alla restituzione delle somme trattenute e agli interessi legali.

Il Fatto

La ricorrente, coniuge superstite, percepisce una pensione di reversibilità. L’INPS ha rideterminato il trattamento, rilevando un asserito indebito per il periodo 2017-2018, per superamento dei limiti reddituali di cui all’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 e tabella F, e ne ha chiesto la restituzione con provvedimento del 03.11.2018, recuperando l’importo mediante trattenute mensili.

La ricorrente ha dedotto la presenza nel nucleo di una figlia maggiorenne inabile al 100%, convivente e riconosciuta dal 2016, circostanza che escluderebbe l’applicazione dei limiti di cumulo. Dopo il rigetto del ricorso amministrativo e la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice del lavoro, la causa è stata riassunta davanti al giudice contabile. In corso di giudizio l’INPS ha annullato la richiesta relativa al 2018, restituendo quanto trattenuto, e ha insistito solo per il 2017.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione di giurisdizione. Richiamando Cass., SS.UU. civ., n. 9443/2025, distingue l’azione che contesta i presupposti dell’azione di recupero dell’indebito dall’azione che mira a determinare l’an e il quantum della pensione. Solo in quest’ultimo caso opera l’esclusività della giurisdizione contabile. Poiché la controversia attiene al quantum della pensione di reversibilità e all’applicabilità dei limiti di cumulo, la giurisdizione è affermata.

Nel merito, la Corte rileva che la disciplina invocata prevede espressamente che “i limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili”. La norma richiama la mera presenza nel nucleo del figlio inabile, senza richiedere l’accertamento dell’inabilità a proficuo lavoro.

La difesa dell’INPS sostiene una distinzione tra l’invalidità civile al 100% e l’inabilità richiesta per la reversibilità, quest’ultima implicante l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La Corte non segue questa impostazione: l’accertamento dell’inabilità a proficuo lavoro, con convivenza e vivenza a carico, è necessario per il riconoscimento della reversibilità in capo al figlio, non per escludere i limiti di cumulo in capo al coniuge superstite.

Nella fattispecie risulta provata la presenza della figlia inabile al 100% e convivente sin dal 2016, circostanza che ha già determinato l’annullamento dell’indebito per il 2018. Per coerenza, anche per il 2017 la pensione non era soggetta ai limiti di cumulo. L’INPS non ha confutato la sussistenza di tale presupposto. Il ricorso è pertanto accolto, dichiarandosi l’irripetibilità delle somme relative al 2017 e il diritto alla restituzione di quanto trattenuto, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale e, per le somme successivamente trattenute, da ciascuna trattenuta. Le spese sono compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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