Ricongiunzione contributiva gratuita: inammissibile il ricorso per carenza di interesse (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 22 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto dal lavoratore che contesti la quantificazione dell’onere di ricongiunzione contributiva è inammissibile per carenza di interesse quando il ricorrente abbia successivamente rinunciato alla ricongiunzione e sia titolare di trattamento pensionistico in cumulo, non essendo la domanda volta ad ottenere un’utilità concreta ma solo una pronuncia di carattere esplorativo. L’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., richiamato dall’art. 7, comma 2, c.g.c., deve essere provato: la sola previsione di un onere economico per la ricongiunzione non è sintomatica di un trattamento pensionistico più favorevole. Il trattamento spettante, in presenza di anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni al 31 dicembre 1995, non avrebbe potuto essere liquidato secondo il sistema retributivo, ma solo secondo il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995. La domanda relativa al T.F.R. è estranea alla giurisdizione contabile.

Il Fatto

Il ricorrente aveva prestato attività lavorativa, in qualità di segretario, alle dipendenze di un I.P.A.B., poi confluito in una A.S.P., con inquadramento nel quinto livello dei dipendenti degli enti locali. Nel corso di quel rapporto i contributi previdenziali erano stati versati all’I.N.P.S. anziché alla gestione C.P.D.E.L., poi I.N.P.D.A.P. Il lavoratore aveva poi ottenuto il trasferimento, per mobilità volontaria, nei ruoli della Regione Puglia.

Presentata domanda di ricongiunzione dei pregressi periodi contributivi, l’I.N.P.S. aveva quantificato l’onere in oltre centomila euro. Dopo il rigetto del ricorso amministrativo e la diffida rivolta all’azienda, il lavoratore adì il Giudice del lavoro, che dichiarò il difetto di giurisdizione. Riassunta la causa davanti alla Corte dei conti, il ricorrente chiese in via principale il trasferimento gratuito della contribuzione e, in via subordinata, l’accertamento della responsabilità dell’azienda per l’erroneo versamento, con condanna al pagamento dell’onere.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha esaminato per prima l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dall’I.N.P.S., ritenendola assorbente rispetto alle altre eccezioni, tra cui quelle di difetto di legittimazione passiva e di intervenuta depubblicizzazione dell’ente.

Dalla documentazione in atti è emerso che il ricorrente aveva espressamente rinunciato alla ricongiunzione richiesta e aveva presentato domanda per la liquidazione di un trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo, riconosciuto ai sensi dell’art. 1, commi 239 e ss., della legge n. 228 del 2012, calcolato secondo il sistema misto. Il ricorrente aveva omesso nel ricorso ogni riferimento a tale rinuncia e all’attuale titolarità della pensione in cumulo.

La Corte ha poi escluso che la ricongiunzione avrebbe potuto assicurare il sistema retributivo. Alla data del 31 dicembre 1995 l’anzianità contributiva maturata era inferiore ai diciotto anni, sicché, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, il trattamento spettante sarebbe stato comunque liquidato con il sistema misto, come in effetti avvenuto.

Quanto all’onere probatorio, gravante sul ricorrente ex art. 2697 c.c., il lavoratore non ha fornito alcuna prova — neppure mediante consulenza contabile di parte — che il trattamento sarebbe stato di importo superiore. La sola quantificazione dell’onere di ricongiunzione non è idonea a dimostrare la sussistenza di un interesse, poiché quel calcolo dipende dalla quantità dei contributi, dall’età, dal sesso e dalla retribuzione alla data della domanda.

Infine, la prospettata ricaduta sul T.F.R. non è stata ritenuta utile: la relativa domanda sarebbe stata comunque inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando al giudice ordinario, trattandosi di trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro (richiamate Cass. SS.UU. n. 11849/2016, n. 25039/2013 e n. 10455/2008). L’insussistenza dell’interesse ha travolto anche la domanda subordinata, rendendo inutiliter data una pronuncia di condanna dell’azienda. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 100 c.p.c.

Tutte le 882 sentenze sull'art. 100 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *