Estinzione del processo per morte dell’appellante in giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 17 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la morte dell’appellante, comunicata dal difensore prima dell’udienza, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 108, comma 6, cod. giust. contabile. La trasmissibilità del debito agli eredi non opera automaticamente, ma presuppone l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 1 legge n. 20/1994, come riformulato dall’art. 1, comma 4, d.l. n. 543/1996, convertito nella legge n. 639/1996: l’illecito arricchimento del de cuius e l’indebito arricchimento degli eredi. In difetto di tali condizioni, il Pubblico Ministero contabile non chiede la trasmissione del debito e il giudice dichiara l’estinzione del processo. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, in parziale accoglimento della domanda della Procura regionale, aveva condannato il segretario comunale di un ente locale al pagamento, in favore del Comune, della somma di euro 8.571.755 oltre accessori, a titolo di responsabilità amministrativa. Il pregiudizio derivava dall’illegittimo inquadramento di una dipendente nella posizione economica D3, disposto con effetto retroattivo sulla base di una semplice attestazione del segretario generale, in assenza della prescritta procedura selettiva.

Il condannato proponeva appello, contestando l’apporto concausale di ulteriori soggetti non evocati in giudizio e la contraddittorietà della motivazione. Con nota del 15 gennaio 2025 il difensore comunicava il decesso dell’assistito, chiedendo l’interruzione del giudizio per morte dell’appellante.

La Motivazione della Corte

All’udienza pubblica il Pubblico Ministero contabile, preso atto del decesso, ha escluso la sussistenza dei presupposti per la trasmissione del debito agli eredi. Ha rilevato in particolare che nella specie non si erano verificati né l’illecito arricchimento del de cuius né l’indebito arricchimento degli eredi, richiesti dall’art. 1 legge n. 20/1994. Ha pertanto chiesto l’immediata declaratoria di estinzione del processo.

Il Collegio ha confermato la sussistenza dei presupposti per dichiarare l’estinzione nei confronti dell’appellante deceduto. La decisione si fonda sull’art. 108, comma 6, cod. giust. contabile, che disciplina la sorte del processo in caso di morte della parte.

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di gravame, essendo la vicenda processuale assorbita dal decesso dell’appellante e dalla conseguente impossibilità di trasmettere il debito agli eredi. La pronuncia ha quindi natura meramente processuale, con declaratoria di estinzione.

Sul piano delle spese, il Collegio ha stabilito che le stesse restano a carico della parte che le ha anticipate, non essendovi margine per una diversa regolazione in ragione dell’esito processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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