Consegna beni mobili per debito di vigilanza e insussistenza giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 69 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale soltanto quando il suo incarico sia connotato da un debito di custodia, che presuppone la gestione di un deposito o di un magazzino alimentato da movimenti di carico e scarico. Il consegnatario legato da mero debito di vigilanza, con beni destinati all’uso ordinario degli uffici e funzionali al loro fisiologico funzionamento, non è soggetto all’obbligo di resa del conto. In tale ipotesi difettano i presupposti normativi del giudizio di conto, che va conseguentemente dichiarato improcedibile, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa anche ai fini del controllo di gestione.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune, per l’esercizio finanziario 2020. Il conto, redatto sul modello di legge e corredato del visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, era stato depositato presso la Sezione giurisdizionale regionale.
Il magistrato istruttore, esaminati gli atti, aveva rilevato la mancanza dei presupposti di ammissibilità e procedibilità, osservando che la posizione del consegnatario andava inquadrata nel mero debito di vigilanza e non nel debito di custodia. Il consegnatario, preso atto delle risultanze istruttorie, ha depositato memoria chiedendo che il conto fosse dichiarato improcedibile per carenza dei relativi presupposti. La questione perviene così all’esame del Collegio, limitatamente alla verifica dell’ammissibilità e della procedibilità del giudizio di conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude dall’obbligo di resa del conto giudiziale coloro i quali hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti destinati all’uso del servizio cui sono addetti. La norma, per quanto riferita agli enti locali con locuzione di ampia portata, va letta secondo il principio consolidato per cui soltanto i consegnatari con debito di custodia sono tenuti alla resa del conto della propria gestione. Sul punto la Corte richiama le Sez. Abruzzo n. 89/2015, Sez. Veneto n. 37/2014 e Sez. Piemonte n. 278/2021.
La distinzione tra le due posizioni si fonda sulla natura dell’incarico. Il debito di custodia ricorre quando il consegnatario è incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’approvvigionamento e finalizzato alla distribuzione dei beni. In tal caso sussistono scorte, movimenti di carico e scarico e una vera e propria gestione contabile, che impone la resa del conto giudiziale.
Il debito di vigilanza, invece, si esaurisce nella mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e sulla gestione delle scorte operative assegnate. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le dotazioni funzionali al loro funzionamento restano esclusi dalla resa del conto giudiziale, salvi gli obblighi di rendicontazione amministrativa, come affermato dalle Sez. Calabria n. 39/2020 e Sez. Liguria n. 133/2016. Solo quando la giacenza ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento degli uffici si configura una gestione contabile connotata da debito di custodia.
Nel caso concreto, i beni indicati nell’elenco non risultavano custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenziava alcuna gestione di magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Il Collegio ha quindi ritenuto che non gravassero sul consegnatario gli obblighi di custodia e che venissero meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio è stato pertanto dichiarato improcedibile, con pronuncia limitata alla risoluzione di questioni preliminari e con esclusione di statuizioni sulle spese ai sensi del D.lgs. n. 174/2016.
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Nota della Redazione
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