Atto confermativo e nuova istanza edilizia: obbligo di rinnovata istruttoria (Cons. Stato n. 10179 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune, investito di una nuova istanza di permesso di costruire che si assume fondata su un mutamento del quadro fattuale e giuridico rispetto alla precedente domanda già denegata, non può opporre un mero richiamo al diniego anteriore. Ove tra le due istanze si sia verificata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità per decorso del triennio ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, l’amministrazione è tenuta a compiere una rinnovata istruttoria sulla perdurante efficacia dell’accordo di programma e del connesso vincolo espropriativo. Il provvedimento che ometta tale verifica è affetto da deficit istruttorio e di motivazione, quale che sia l’esito finale della decisione. Resta ferma la necessità di accertare se l’atto successivo abbia portata meramente confermativa o autonoma, dovendo il giudice scrutinare la legittimità della determinazione negativa alla luce delle sopravvenienze intervenute.

Il Fatto

I ricorrenti, già proprietari di unità immobiliari di un edificio condominiale demolito, presentano nel settembre 2021 una nuova istanza di permesso di costruire per la ricostruzione dell’immobile. Il Comune dichiara di non doversi procedere, qualificando la domanda come meramente iterativa di una precedente richiesta del gennaio 2019, a sua volta denegata con provvedimento del febbraio 2020.

Il diniego originario si fondava su più ragioni: il contrasto con la disciplina del programma di recupero urbano, che destinava l’area a verde pubblico con traslazione dei diritti edificatori, e il difetto di legittimazione dei singoli condomini in regime di comunione pro indiviso. Il TAR Abruzzo, con sentenza n. 528/2023, accoglie il ricorso e ritiene il provvedimento adottato su un erroneo presupposto di identità delle due istanze. Il Comune appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio precisa che la questione centrale non è la qualificazione dell’atto come confermativo, ma lo scrutinio di legittimità della nuova determinazione negativa sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria. Le ragioni ostative poste a base del diniego del 2020, pur formalmente distinte, risultano avvinte da un comune presupposto di fatto e compongono un’unica struttura motivazionale.

Il punto dirimente è fattuale. Tra l’istanza del 2019 e quella del 2021 si sono verificate sopravvenienze che hanno modificato il quadro di riferimento. Il provvedimento del febbraio 2020 era stato adottato in vigenza di un accordo di programma valido ed efficace, con destinazione a verde pubblico dell’area di sedime e imposizione del vincolo espropriativo. Il Comune, esaminando la nuova domanda, non ha verificato se tale accordo fosse ancora efficace.

L’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza connessa all’approvazione dell’accordo cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. Essendo decorso tale termine, la inefficacia della dichiarazione produce riflessi sulla perduranza del vincolo espropriativo e sull’intera disciplina urbanistica funzionale al programma.

L’amministrazione avrebbe dovuto rappresentarsi le sopravvenute differenze, vagliarle in sede istruttoria per coglierne consistenza e implicazioni urbanistiche, e decidere così cognita causa. Il provvedimento impugnato cede quindi al deficit istruttorio. L’appello è respinto, fatti salvi i futuri provvedimenti del Comune emendati dai vizi riscontrati; le spese sono compensate in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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