Accesso all’esposto edilizio e diritto di difesa del denunciato (TAR Lazio n. 43 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti amministrativi, il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente i documenti utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli atti di iniziativa e di pre-iniziativa quali denunce, segnalazioni ed esposti. La tutela della riservatezza del denunciante non può estendersi fino a comprendere un diritto all’anonimato, salvo che, in ragione dei rapporti con il denunciato, il medesimo denunciante risulti esposto a azioni discriminatorie o indebite pressioni. Il principio di trasparenza che informa i rapporti tra privati e pubblica amministrazione impedisce una soluzione che sottragga all’interessato i contenuti degli esposti e l’identità dei relativi autori, anche quando gli accertamenti abbiano dato esito negativo. Il differimento dell’accesso opposto dall’ente locale deve pertanto essere annullato quando non trovi fondamento in esigenze di riservatezza concretamente configurabili.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., per ottenere l’ostensione di atti detenuti dal Comune e relativi a un procedimento di controllo avviato su segnalazione di terzi in materia di irregolarità edilizia su un proprio fondo. La richiesta riguardava l’esposto, i verbali di accertamento, le relazioni tecniche e il provvedimento di conclusione del procedimento.
Dopo un sollecito, il Comune ha opposto un diniego, comunicando che erano in corso accertamenti urbanistico-edilizi e che, allo stato, non si era in condizione di autorizzare l’accesso. Avverso tale nota il ricorrente ha proposto ricorso, deducendo un differimento di fatto privo di durata determinata e di adeguata motivazione. In corso di causa l’ente ha trasmesso gran parte della documentazione, trattenendo però l’esposto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la documentazione prodotta e ha rilevato che il Comune, in pendenza di giudizio, ha trasmesso al ricorrente tutti gli atti amministrativi richiesti, con la sola eccezione dell’esposto. La pretesa ostensiva è risultata dunque soddisfatta per la parte di documentazione effettivamente consegnata: il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente a tale porzione.
Sulla richiesta residua, relativa all’esposto, il ricorso è stato invece ritenuto fondato. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa in materia, mutuandone le conclusioni: TAR Campania, Salerno, n. 1069 del 2024 afferma che l’ordinamento, ispirato a principi di trasparenza e responsabilità, non può ammettere una preclusione all’accesso sugli esposti. Chi subisce un procedimento di controllo ha un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a partire dagli atti di iniziativa.
La riservatezza del denunciante non può assumere un’estensione tale da includere il diritto all’anonimato di chi abbia assunto iniziative incidenti nella sfera giuridica di terzi. Solo in ipotesi peculiari, in cui il denunciante sia esposto a ritorsioni in ragione dei rapporti con il denunciato, la tutela della sua identità può prevalere. Il Collegio precisa che tale evenienza non ricorre nel caso di specie, non essendo emerso alcun elemento in tal senso. Sullo stesso indirizzo la sentenza richiama TAR Venezia n. 995 del 2023, TAR Roma n. 538 del 2023, TAR Latina n. 551 del 2022, Cons. Stato n. 1450 del 2022 e TAR Trieste n. 329 del 2024.
Ne discende l’obbligo del Comune di consentire l’ostensione anche dell’esposto inserito nel fascicolo edilizio, non potendo opporre profili di riservatezza o segretezza idonei a prevalere sul diritto all’accesso integrale.
Il Tribunale ha quindi annullato la nota comunale nella parte in cui ha negato l’accesso all’esposto, accertato il diritto del ricorrente alla relativa ostensione e ordinato all’ente di consentirla mediante estrazione di copia, con oneri a carico del richiedente, entro trenta giorni dalla pubblicazione o comunicazione. Per il caso di inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Frosinone, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza di parte e con ulteriore termine di trenta giorni. Le spese sono state poste a carico del Comune e compensate verso le altre Amministrazioni intimate.
Nota della Redazione
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