Accesso agli atti e indicazione dell’ufficio competente: no carenza di interesse (Cons. Stato n. 10179 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riscontro con cui l’amministrazione, a fronte di un’istanza di accesso, indica l’ufficio competente, completo della sede e dei recapiti presso cui prendere visione dei documenti o ottenerne copia, integra accoglimento dell’istanza e non una mera risposta interlocutoria. Tale indicazione costituisce la concreta declinazione delle modalità ostensive imposta dall’art. 7, comma 1, d.P.R. n. 184/2006. Ne deriva che il ricorso proposto quando il riscontro sia già intervenuto è inammissibile per carenza originaria di interesse. Il principio di interoperabilità tra pubbliche amministrazioni, invocato a sostegno dell’actio ad exhibendum verso articolazioni della stessa amministrazione, non incide sul giudizio di ammissibilità del ricorso per accesso. L’infondatezza della pretesa giustifica il rigetto del reclamo avverso il diniego di patrocinio a spese dello Stato.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo il diniego della protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale, ha presentato istanza di accesso alla Prefettura, alla Questura e al Servizio Centrale del Ministero dell’Interno. Oggetto della richiesta erano il decreto di assegnazione al regime di accoglienza, il provvedimento di affidamento alla cooperativa affidataria, i rilievi foto-dattiloscopici, il foto-segnalamento e la documentazione identificativa presente nelle banche dati AFIS. Finalità dichiarata: difesa nel separato giudizio sul diniego di protezione.
Prefettura e Servizio Centrale hanno riscontrato l’istanza con ostensione parziale o con dichiarazione di non possesso. La Questura ha fornito un riscontro che indicava gli uffici, con relativi indirizzi PEC, cui rivolgersi. Il ricorrente ha comunque proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. innanzi al TAR Lazio, che ha rigettato la domanda quanto alla Questura. Da qui l’appello, con cui si censura la mancata considerazione che l’Ufficio di Polizia Scientifica è articolazione della Questura stessa e si invoca il principio di interoperabilità di cui all’art. 18, comma 2, legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce in fatto il riscontro della Questura, documentato dal Ministero già in primo grado: un messaggio di posta elettronica certificata del 13 gennaio 2025 che indicava gli uffici destinatari della richiesta e i relativi recapiti. Su questa base il Collegio esclude che si tratti di una replica a valenza meramente interlocutoria.
Il riscontro, argomenta la Sezione, si atteggia a sostanziale accoglimento dell’istanza ostensiva. L’invito a rivolgersi direttamente ai recapiti indicati rappresenta la concreta declinazione delle modalità di accesso richieste dall’art. 7, comma 1, d.P.R. n. 184/2006, a norma del quale l’atto di accoglimento contiene l’indicazione dell’ufficio, completo della sede, presso cui prendere visione dei documenti o ottenerne copia.
Da ciò discende la conseguenza processuale: il ricorso introduttivo, notificato il 6 febbraio 2025, era sprovvisto ab origine dell’interesse a ricorrere, posto che il riscontro recante le modalità ostensive era già stato notificato il 13 gennaio 2025. Il Collegio giunge così a una conclusione diversa da quella del primo giudice, pur confermandone l’esito.
Le censure sull’interoperabilità e sul principio euro-unitario “once only” non mutano il quadro: la questione dell’appartenenza dell’ufficio alla medesima amministrazione resta assorbita dalla già intervenuta indicazione delle modalità di accesso. In conclusione l’appello è respinto, con conferma della sentenza di primo grado sulla scorta di diversa motivazione e declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo. Per le medesime ragioni è confermato il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con rigetto del reclamo, e le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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