Società di fatto e litisconsorzio necessario dei soci nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 193 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti. Il litisconsorzio sussiste non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma ogni volta che, per la particolare natura o configurazione del rapporto dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti. Il ricorso proposto anche da uno solo degli interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 546/1992. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento per Irpef e altro, relativo all’anno 2013, nei confronti di un contribuente. L’atto traeva origine da una verifica fiscale compiuta nei confronti di una s.r.l., riqualificata come società di fatto: il contribuente e un altro soggetto erano ritenuti soci occulti e amministratori di fatto. Il reddito d’impresa accertato in capo alla società veniva così imputato al contribuente, quale reddito di partecipazione, nella misura del 50%.
Il contribuente impugnava l’atto. La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo non legittima la riqualificazione, perché la nullità della società può essere pronunciata solo nei casi previsti dall’art. 2332 cod. civ. e perché, trattandosi di società iscritta nel registro delle imprese, non era configurabile una simulazione. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte non esamina nel merito i due motivi dell’Agenzia, perché rileva preliminarmente, anche d’ufficio, una questione assorbente: la violazione delle norme sul contraddittorio. Il giudizio si era svolto senza la partecipazione necessaria della società di fatto e di tutti i soci.
Dalla sentenza impugnata emerge infatti che la controversia involge la configurabilità o meno di una società di fatto tra il ricorrente e l’altro socio occulto. Entrambi i gradi di merito si erano svolti senza la loro partecipazione, ma con quella del solo contribuente che aveva impugnato l’atto.
Sul punto la Corte richiama un principio consolidato: «nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti», che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti (Cass. n. 23261 del 27/09/2018; Cass. n. 24025 del 03/10/2018; Cass. n. 14387 del 25/06/2014).
Il ricorso proposto anche da uno soltanto degli interessati impone quindi l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. n. 546/1992, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio (Cass. n. 4580 del 28/02/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018).
La Corte chiarisce che è irrilevante che uno dei soci non abbia impugnato l’avviso di accertamento o che nei suoi confronti nessun atto impositivo sia stato emesso (Cass. n. 32412 dell’11/12/2019; Cass. n. 22251 del 6/08/2024). Rilevata la violazione del litisconsorzio, dispone d’ufficio l’annullamento dei giudizi di merito, svoltisi a contraddittorio non integro, con rinvio al giudice di primo grado, ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., per la rinnovazione del giudizio e la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
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