Atto meramente confermativo e insindacabilità del diniego di riesame in autotutela (C.G.A.R.S. n. 332 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto amministrativo meramente confermativo è quello con cui l’amministrazione dichiara l’esistenza di un proprio precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione. Esso si connota per la sola funzione di illustrare all’interessato che la questione è stata già delibata con una precedente determinazione, integralmente richiamata. Mancando la riapertura del procedimento e la conseguente nuova ponderazione degli interessi, tipica dei provvedimenti di secondo grado, l’atto è privo di spessore provvedimentale ed è insuscettibile di autonoma impugnazione per carenza di lesività. Diversamente, l’atto di conferma in senso proprio, adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata valutazione, è autonomamente impugnabile. Ne consegue che la richiesta di riesame in autotutela di un diniego consolidatosi non fa sorgere alcun obbligo dell’amministrazione di provvedervi.
Il Fatto
La vicenda riguarda il diniego di nulla osta paesaggistico opposto dalla Soprintendenza a una veranda con copertura in legno e tegolato, realizzata sul demanio marittimo in adiacenza a un fabbricato di civile abitazione e oggetto di condono. Il diniego originario risale al 1998 e ha superato il vaglio del giudice amministrativo in primo grado e in appello.
La società originaria ricorrente, poi cancellata dal Registro delle imprese, presentò una nuova istanza, in relazione alla quale la Soprintendenza adottò un ulteriore diniego. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha dichiarato inammissibile, e comunque infondato, il ricorso, qualificando il nuovo atto come meramente confermativo. L’appellante ha impugnato tale decisione davanti al C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta innanzitutto il riparto tra atto meramente confermativo e atto di conferma in senso proprio. Ricorda che la qualificazione dell’atto spetta al giudice amministrativo, in via ufficiosa, alla luce del contenuto effettivo e della causa reale, a prescindere dal nomen iuris e dalle deduzioni delle parti.
Secondo l’indirizzo richiamato, sono meramente confermativi gli atti che si connotano per la ritenuta insussistenza di valide ragioni di riapertura del procedimento già conclusosi. Manca, in tal caso, la nuova ponderazione degli interessi e l’atto resta insuscettibile di autonoma impugnazione perché non autonomamente lesivo. L’atto di conferma in senso proprio, invece, richiede una nuova istruttoria e una rinnovata motivazione, così da dare vita a un provvedimento diverso dal precedente e impugnabile.
La Corte verifica l’identità di oggetto tra il diniego del 1998 e l’atto impugnato. Rileva che la richiesta di integrazione documentale del 2014 e la sua reiterazione non presentano alcuna relazione materiale o logica con l’atto successivo. Quest’ultimo si è limitato a richiamare il precedente diniego, a riprodurne le motivazioni, a ricordare il giudizio definito dal TAR e ad allegare in copia il provvedimento anteriore.
Ne deduce l’assenza di una nuova istruttoria e di una rinnovata motivazione, e quindi la carenza di spessore provvedimentale. L’approfondimento conoscitivo compiuto dall’amministrazione si è risolto in un mero passaggio utile alla corretta identificazione della fattispecie, senza sfociare in una nuova determinazione amministrativa. Ne consegue che la nuova istanza altro non era se non una richiesta di riesame in autotutela di un diniego ormai consolidatosi, rispetto alla quale non sussiste alcun obbligo dell’amministrazione di provvedervi.
Respinto l’appello principale, la Corte non esamina le censure dirette avverso i capi di sentenza che, per mera completezza, hanno deciso nel merito, risultando tale esame ininfluente. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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