Payback dispositivi medici: il versamento del 25% estingue l’obbligazione e determina l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 12354 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi per i predetti anni. L’integrale versamento della quota ridotta, debitamente documentato dalla parte, evidenzia il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, che il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, anche in assenza delle attestazioni regionali previste dalla medesima disciplina.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, adottati a livello ministeriale e regionale, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché dell’art. 18 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Con tali provvedimenti è stato accertato il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici per le annualità 2015-2018 e sono stati conseguentemente determinati e ripartiti, a carico delle aziende fornitrici, i relativi oneri di ripiano (c.d. payback). Il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti sono stati proposti avverso le determinazioni regionali di attribuzione degli oneri, i relativi allegati e gli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il giudizio concerne l’impugnazione dei provvedimenti di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, adottati in attuazione della normativa sopra richiamata, per gli anni 2015-2018. La società ricorrente ha tuttavia documentato di avere provveduto al versamento, in favore delle Regioni evocate in giudizio, degli oneri di ripiano per gli anni indicati, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2025, n. 119.
Il Tribunale ha quindi esaminato la portata della disposizione, la quale prevede che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento di tale quota estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni considerati, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi ai predetti anni.
Il Collegio ha precisato che, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, la normativa richiede la produzione in giudizio, da parte di tutte le amministrazioni regionali interessate, delle attestazioni dell’avvenuto versamento, che nella fattispecie non risultano versate in atti. Tuttavia, la documentazione depositata dalla parte ricorrente, pur non potendo condurre alla declaratoria di cessazione della materia del contendere in assenza delle attestazioni regionali previste dall’art. 7 del D.L. n. 95/2025, evidenzia il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, come risulta anche dalla dichiarazione in tal senso resa a verbale dal difensore della società.
Il Tribunale ha ritenuto che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, non potesse che prendere atto della predetta circostanza e dichiarare, conseguentemente, l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti. Ha infine disposto l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti, avuto riguardo alla peculiarità delle sopravvenienze che hanno caratterizzato la controversia e alla sua definizione in rito.
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Nota della Redazione
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