Partecipazione procedimentale doverosa nell’ordine di demolizione edilizia (C.G.A.R.S. n. 507 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere abusive, adottato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura di provvedimento conclusivo del procedimento repressivo e non di atto cautelare o interinale. La sua vincolatività sul piano dell’an debe non esime l’Amministrazione dal dovere logicamente anteriore di accertare in modo completo, riconoscibile e partecipato i presupposti del potere, quando la datazione delle opere, il regime edilizio applicabile ratione temporis e la loro funzione concreta non siano pacifici. L’art. 9 della legge regionale Sicilia n. 7 del 2019 configura la comunicazione di avvio del procedimento come regola ordinaria, non derogabile in assenza di comprovate esigenze di urgenza. L’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 non sana il vizio quando l’apporto del privato avrebbe potuto incidere sulla completezza dell’istruttoria. L’annullamento dell’ingiunzione travolge, quale atto consequenziale, la successiva determinazione acquisitiva al patrimonio comunale.

Il Fatto

Un comproprietario di un compendio immobiliare impugna l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune per due manufatti asseritamente abusivi, una casetta in legno e una tettoia, ritenuti ricadenti in zona omogenea “B3” destinata a verde privato. L’ordinanza, notificata il 27 ottobre 2024, ingiungeva la demolizione e il ripristino entro novanta giorni.

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, trasposto in sede giurisdizionale per opposizione del controinteressato, veniva respinto dal TAR Sicilia, Catania, Sez. V. Nelle more, il Comune adottava la determinazione acquisitiva con sgombero e acquisizione gratuita dei manufatti al patrimonio comunale, impugnata con motivi aggiunti. Il comproprietario appella la sentenza di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto il perimetro della decisione. Non spetta al giudice amministrativo sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione quando il vizio investe le modalità di formazione del convincimento sui presupposti storici e tecnici dell’intervento repressivo. Il punto decisivo è logicamente preliminare: il Comune ha esercitato il potere in presenza di un quadro fattuale non lineare, tra contrapposte allegazioni sulla datazione delle opere e deduzioni sulla funzione dei manufatti.

Respinge le eccezioni preliminari del controinteressato. L’appello supera la soglia di specificità richiesta dall’art. 101 cod. proc. amm., individuando i capi censurati. Quanto alla relazione tecnica prodotta in appello, il Collegio ne prescinde: l’accoglimento si fonda su un vizio procedimentale e istruttorio, non su un accertamento sostitutivo della natura pertinenziale o di volume tecnico dei manufatti.

Sul primo motivo, la Corte esclude che la compresenza di funzione di deposito e funzione impiantistica consenta di qualificare automaticamente il manufatto come volume tecnico o pertinenza urbanistica. La doglianza è però accolta nei limiti in cui evidenzia il difetto di istruttoria e di motivazione: l’ordinanza distingue i manufatti solo descrittivamente, senza verificarne funzione, autonomia e relazione con il compendio principale.

Sul motivo relativo alla datazione, il Collegio conferma che grava sul privato l’onere di fornire elementi seri, oggettivi e verificabili. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà provano la dichiarazione, non la verità storica del fatto, e imponevano all’Amministrazione una valutazione ordinata e un confronto con gli elementi contrari.

Il motivo sull’omessa comunicazione di avvio è fondato. L’art. 9 della legge regionale n. 7 del 2019 pone la partecipazione come regola. La natura vincolata dell’ordine opera sul piano della conseguenza giuridica, ma non elimina il dovere di accertare i presupposti. L’art. 21-octies non sana il vizio: l’apporto del privato avrebbe inciso sulla completezza dell’istruttoria. Il Comune, non costituitosi, non ha dimostrato l’ininfluenza della partecipazione.

Annullata l’ingiunzione, cade anche la determinazione acquisitiva, atto consequenziale privo di autonoma base giuridica. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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