Carta docente, ottemperanza al giudicato e astreintes sugli interessi legali (TAR Lombardia n. 3082 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato amministrativo o civile e ordina all’amministrazione di dare completa esecuzione al titolo, secondo i termini stabiliti in motivazione. La pretesa è sufficientemente documentata quando il ricorrente allega l’inadempimento e l’amministrazione non lo contesti in giudizio. Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità per il ritardo nell’esecuzione va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorre dal verificarsi dell’eventuale inottemperanza ai termini assegnati, non dal maturare del pregresso ritardo. Il Commissario ad acta, affidato a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, assicura l’esecuzione sostitutiva senza diritto a compenso.
Il Fatto
Una docente otteneva dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava e dichiarava il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dalla legge n. 107/2015, art. 1, comma 121, con valore nominale annuo di 500,00 euro. Il titolo, notificato in data 07.12.2024, restava inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, interveniva il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 14.04.2025, e decorreva infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
La ricorrente adiva quindi il TAR Lombardia per ottenere la condanna dell’Amministrazione all’integrale esecuzione, per la sorte capitale, della sentenza del giudice del lavoro, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e di fissazione di una somma di denaro, ex art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a., per ogni violazione o ritardo successivi. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva formalmente a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso fondato. La pretesa fatta valere dalla ricorrente risultava adeguatamente documentata e, a fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non aveva contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.
Su queste basi il TAR ha condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione, solo per la sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28 settembre 2023, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvede, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente, un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato, con facoltà di avvalersi della struttura organizzativa regionale.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso al Commissario.
Quanto alla richiesta di astreintes, il Giudice ha ritenuto che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La penalità, tuttavia, è stata fatta decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in 1.000,00 euro per compensi, oltre accessori di legge, con condanna al contributo unificato solo se dovuto.
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Nota della Redazione
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