Rimozione rifiuti in cava dismessa e autonomia rispetto alla bonifica (TAR Emilia-Romagna n. 101 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rinvenimento di rifiuti all’interno del materiale di riporto impiegato per il riempimento di una cava dismessa integra il presupposto dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 e legittima l’ordinanza sindacale di rimozione, recupero o smaltimento e di ripristino dei luoghi. Il discrimine tra il procedimento di bonifica e quello di rimozione dei rifiuti non è l’astratta qualificazione del materiale di riporto come suolo o come rifiuto, ma il concreto accertamento della qualità del materiale, condotto con le indagini in situ. I due procedimenti restano autonomi: la disciplina delle bonifiche non si applica all’abbandono dei rifiuti, sicché la loro rimozione va disposta indipendentemente dalla potenziale contaminazione del riporto e dalla pendenza dell’analisi di rischio. Il divieto opera a prescindere dalla pericolosità dei rifiuti, essendo sufficiente la loro presenza.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un’area occupata da una ex cava di ghiaia, la cui attività estrattiva è cessata nel 2016. Il riempimento dei vuoti di cava era stato eseguito in ottemperanza alle prescrizioni delle autorizzazioni all’escavazione. Dai sondaggi geognostici eseguiti nel febbraio 2022 è emerso un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione rispetto ai parametri riferiti ai siti ad uso verde pubblico e residenziale.

La società ha avviato il procedimento di bonifica ex art. 242 del d.lgs. n. 152/2006. Nel corso delle indagini, ARPAE ha accertato la presenza di rifiuti nel riempimento di cava e ha proposto l’adozione di un’ordinanza ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006. Il Comune ha quindi emesso l’ordinanza sindacale n. 81 del 9 settembre 2025, ordinando un piano di rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti. La società ha impugnato l’ordinanza e la nota ARPAE presupposta, deducendo l’erronea sovrapposizione tra i due procedimenti, la qualificazione del riporto come rifiuto, il difetto di contraddittorio e istruttoria e la violazione del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio della trattazione, proposta per il deposito dell’analisi di rischio ex art. 242, comma quarto, del d.lgs. n. 152/2006. Il deposito afferisce al procedimento di bonifica e non interferisce con il petitum sostanziale del giudizio, incentrato sulla sovrapposizione tra il procedimento di rimozione dei rifiuti e quello di bonifica.

Quanto al dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, il Collegio rileva che l’ordinanza richiama in modo preciso i rilievi e le conclusioni della nota ARPAE, già contenuti nell’avviso di avvio del procedimento. Non sussiste un obbligo di motivazione contestuale dei provvedimenti amministrativi: se le ragioni della decisione risultano da altro atto richiamato, la motivazione può essere integrata per relationem. ARPAE, Amministrazione tecnica al ramo competente, era già intervenuta, senza che il Comune dovesse reiterare gli accertamenti.

Il cuore della controversia è il discrimine tra il procedimento di bonifica e quello di rimozione dei rifiuti. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio chiarisce che il criterio selettivo non è l’astratta qualificazione del materiale di riporto come suolo o come rifiuto, ma il concreto riscontro della qualità del materiale, effettuato mediante le indagini in loco. L’esclusione dall’ambito della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 opera solo per i rifiuti derivanti dall’attività estrattiva; fuori da tale ipotesi i materiali vanno considerati rifiuti.

Non rileva la tesi dell’assimilazione del riporto al suolo e dell’applicabilità della sola disciplina della bonifica. ARPAE non ha qualificato il riporto come rifiuto, ma ha accertato il rinvenimento di rifiuti nel riempimento di cava. La presenza di materiale anomalo era stata segnalata dallo stesso tecnico di parte. La società, pur dolendosi dell’assimilazione tra riporto e rifiuti, non ha contestato l’accertamento della presenza dei rifiuti nel sito, presupposto fondante degli atti impugnati.

Il Collegio esclude anche la violazione del contraddittorio, essendo stata avviata la fase procedimentale e richiesta l’audizione senza produzione di osservazioni scritte. La mancata allegazione della nota ARPAE non inficia la legittimità, dato il richiamo alle sue conclusioni. Le censure sulla proporzionalità sono inconferenti, perché l’ordine si fonda sull’accertamento della presenza di rifiuti e non sul livello di contaminazione. Il ricorso è quindi infondato e respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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