Procura speciale nell’ottemperanza deve indicare la sentenza (TAR Liguria n. 405 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti, per essere qualificata speciale ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., deve contenere l’indicazione dell’oggetto del ricorso, delle parti contendenti, dell’autorità giudiziaria adita e di ogni elemento idoneo a individuare la controversia. Nel giudizio di ottemperanza, la specialità postula il riferimento puntuale alla sentenza da eseguire, con l’indicazione del suo numero e dell’autorità giudiziaria che l’ha emessa. La disciplina della procura nel codice del processo amministrativo è completa, escludendo il ricorso al rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.: pertanto, la regola dell’art. 83, comma 3, c.p.c. non può essere estesa al processo amministrativo telematico, né la previsione dell’art. 8 del d.P.C.S. 22 maggio 2020, di rango meramente regolamentare e relativa alle regole tecnico-operative di deposito, vale a surrogare il requisito della specialità del mandato. Il difetto di procura speciale determina l’inammissibilità del ricorso, non essendo configurabile il potere di rinnovazione di cui all’art. 182, comma 2, c.p.c., né la rimessione in termini per errore scusabile.
Il Fatto
Il ricorrente agiva davanti al TAR per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Con ordinanza collegiale, il TAR rilevava la genericità della procura alle liti, sfornita di qualsiasi riferimento alla sentenza da ottemperare, e concedeva termine per memorie. Il ricorrente sosteneva che la procura, apposta su atto separato ma congiunto in via informatica al ricorso, dovesse ritenersi speciale in virtù dell’art. 83, comma 3, c.p.c.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso, ex art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., richiamando il costante orientamento per cui essa deve indicare specificamente la controversia. Nel giudizio di ottemperanza, tale specificità si traduce nella necessaria indicazione della sentenza da eseguire, con numero e autorità giudiziaria che l’ha emessa. La procura prodotta, del tutto generica e priva di tali riferimenti, non può quindi ritenersi idonea.
La Corte esclude che la lacuna possa essere colmata mediante il rinvio esterno all’art. 83, comma 3, c.p.c., richiamando l’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, che ha escluso l’applicabilità dell’art. 182, comma 2, c.p.c. al processo amministrativo. La disciplina del c.p.a. è completa e non presenta lacune, non essendo configurabile un principio di necessaria uniformità delle regole processuali tra giurisdizioni diverse. Inoltre, l’art. 8 del d.P.C.S. del 22 maggio 2020, di rango regolamentare, disciplina solo le regole tecnico-operative del deposito telematico e non può supplire alla mancanza del requisito di specialità, non essendovi alcuna connessione materiale o digitale tra i file che consenta di surrogare la specificità del mandato con l’unicità del contesto documentale.
Il Collegio esclude altresì la concessione dell’errore scusabile, istituto di carattere eccezionale che presuppone obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, insussistenti nel caso di specie. La regola che esige la procura speciale per il ricorso al TAR è risalente e il difetto di specificità non può essere superato con i poteri di rinnovazione, operando la distinzione tra nullità sanabili e inammissibilità. In considerazione della natura della controversia, le spese sono integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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