Autotutela demaniale illegittima se manca la prova della natura pubblica dell’area (TAR Calabria n. 786 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze adottate nell’esercizio dell’autotutela demaniale presuppongono indefettibilmente la natura pubblica del bene o, quanto meno, il suo asservimento alla pubblica collettività. Il potere può esercitarsi su beni demaniali, su beni del patrimonio indisponibile e a difesa di una servitù pubblica, purché sussistano il passaggio della collettività, l’idoneità del bene a soddisfare esigenze generali e un titolo valido a sorreggere l’uso pubblico. L’amministrazione deve svolgere un’istruttoria rigorosa sulla effettiva natura dell’area: le risultanze catastali costituiscono mero indizio e non prova privilegiata della proprietà. Il provvedimento che si fondi su presupposti non accertati è illegittimo per carenza dei presupposti e di istruttoria.
Il Fatto
La ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune le ha ingiunto di sgomberare una porzione di suolo antistante una Chiesa e di rimuovere il cancello ivi installato, con ripristino dello stato dei luoghi. Il provvedimento richiama una denuncia di terzi, un verbale di sopralluogo della polizia locale e una risalente sentenza penale del 1982, dalla quale l’ente assume la natura comunale dell’area.
La ricorrente deduce di essere proprietaria del fondo per acquisto dagli eredi del soggetto a suo tempo imputato, contesta la natura pubblica della strada e la riferibilità del civico richiamato, e censura la carenza di istruttoria. Il Comune e l’Arciconfraternita resistono, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio precisa anzitutto che il giudizio non ha natura petitoria, ma verte sull’accertamento della legittimità dell’autotutela demaniale. Ricostruisce quindi i presupposti del potere, richiamando la giurisprudenza amministrativa e di legittimità sull’uso pubblico e sulle strade vicinali.
L’istruttoria disposta in via processuale, mediante verificazione tecnica, confuta l’assunto dell’amministrazione. La porzione di suolo non ricade nelle particelle della ricorrente, ma risulta interclusa tra queste e la Chiesa. Il verificatore, esaminata la documentazione storica presso l’Archivio di Stato, conclude che il suolo ha sempre avuto natura privata, prevalendo le evidenze documentali sull’assenza di prove dell’uso pubblico. Il civico richiamato nell’ordinanza non è stato rinvenuto in corrispondenza della sagrestia, ma altrove.
Neppure la sentenza penale del 1982 vale a fondare il provvedimento: è priva di allegati grafici, non individua con certezza la strada e non contiene alcun accertamento sulla natura demaniale o privata dell’area. Il Collegio ribadisce che le risultanze catastali non sono fonte di prova certa, ma mero indizio, e che proprio la loro valenza imponeva l’acquisizione dei titoli di proprietà.
Quanto alla dedotta natura di strada vicinale, manca qualsiasi certezza sulla sussistenza di una servitù pubblica, su una dicatio ad patriam o su un uso ab immemorabile da parte della collettività. L’istruttoria procedimentale è stata approssimativa: la denuncia è generica, il verbale non reca elementi sulla natura dell’area. Il primo motivo è dunque fondato, con assorbimento del secondo. Il ricorso è accolto e l’ordinanza annullata, con spese a carico solidale dei soccombenti.
Nota della Redazione
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