Accesso difensivo del genitore al fascicolo INPS sull’assegno unico del figlio (TAR Trentino-Alto Adige n. 88 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La titolarità della responsabilità genitoriale attribuisce al genitore un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza della documentazione presentata dall’altro genitore per ottenere l’assegno unico e universale, nonché del provvedimento di accoglimento e della distinta delle erogazioni, trattandosi di prestazione finalizzata al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli. L’istanza di accesso ex art. 22 e ss. l. n. 241/1990 non può essere respinta con una nota di mero contenuto informativo che si limiti a richiamare la regola generale sulla spettanza dell’assegno, poiché tale riscontro, rispetto all’istanza ostensiva, si sostanzia in un diniego implicito. Nel giudizio ex art. 116 cod. proc. amm. il giudice non valuta la fondatezza nel merito della pretesa principale, ma compie un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione da tutelare.

Il Fatto

Il ricorrente, genitore separato e titolare della responsabilità genitoriale sul figlio minore, aveva chiesto all’INPS l’erogazione del 50% dell’assegno unico e universale. La domanda non risultava presentabile, poiché nell’area riservata del sito dell’Istituto risultava già acquisita l’istanza della madre, accolta per il 100% della prestazione.

Per difendersi in un giudizio pendente tra gli ex coniugi, il ricorrente ha presentato, tramite il difensore, un’istanza di accesso ex art. 22 l. n. 241/1990 per esaminare ed estrarre copia del fascicolo amministrativo relativo all’assegno. L’INPS ha riscontrato con una nota che si limitava a ricordare la regola del 50% di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 230/2021, così respingendo di fatto l’istanza. Di qui il ricorso, con domanda di accertamento del diritto all’ostensione e di condanna dell’Istituto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie entrambi i motivi, esaminati congiuntamente perché volti a censurare la mancata ostensione di documenti necessari alla tutela della posizione del ricorrente. L’oggetto dell’accesso è individuato in tre elementi: l’istanza di corresponsione presentata dalla madre con gli allegati, il provvedimento di accoglimento e la distinta delle erogazioni con date e importi.

Il primo passaggio riguarda la posizione qualificata e differenziata. La titolarità della responsabilità genitoriale comporta un interesse diretto, concreto e attuale del genitore alla conoscenza della documentazione depositata dall’altro, poiché l’importo dell’assegno è destinato a sostenere i genitori nell’adempimento dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli.

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per insussistenza di un diniego implicito. La nota impugnata, ancorché di contenuto informativo, si pone formalmente come riscontro all’istanza di accesso e, non essendo stata assunta alcuna posizione su di essa, equivale a un implicito diniego. Nel merito si richiama l’indirizzo consolidato: la disciplina sull’accesso è principio generale dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 22, comma 2, l. n. 241/1990, non esistono zone franche e la legittimazione spetta a chiunque dimostri che gli atti abbiano spiegato effetti diretti o indiretti nei suoi confronti.

Viene richiamata anche l’Adunanza Plenaria n. 4/2021: non basta un generico riferimento a esigenze difensive, ma non spetta all’amministrazione né al giudice amministrativo valutare ex ante l’ammissibilità, l’influenza o la decisività del documento nel giudizio, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento. Il giudice dell’accesso, dunque, verifica solo il nesso di strumentalità tra i documenti e la situazione controversa, da ricavare dalla motivazione esternata nell’istanza.

Nel caso concreto il ricorrente ha precisato i documenti richiesti, ha rappresentato la propria situazione reddituale e l’interesse connesso al mantenimento del figlio, e ha menzionato il giudizio pendente. L’accesso non è quindi esplorativo. La nota dell’INPS va pertanto annullata, con dichiarazione dell’obbligo di consentire visione ed estrazione di copia entro trenta giorni, con riserva di nomina del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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