Rito abbreviato contabile estinto per integrale pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 114 del 21.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il pagamento integrale, nel termine perentorio assegnato, della somma offerta dal convenuto ai sensi dell’art. 130, comma 7, c.g.c., con adesione del pubblico ministero contabile, integra la fattispecie a formazione progressiva di definizione del giudizio con rito abbreviato, di cui all’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. La particolare natura deflattiva del rito, unitamente al contegno processuale del convenuto che ha concorso a realizzarla, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite. Il giudizio di responsabilità amministrativa è pertanto dichiarato estinto nei confronti del convenuto.

Il Fatto

Il convenuto, già amministratore di sostegno di una propria congiunta, è stato citato davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte per il risarcimento di complessivi euro 20.000,00 a favore del Ministero della giustizia, a titolo di danno all’immagine. La Procura regionale fondava la pretesa su una sentenza penale di condanna per peculato, commesso nella veste di pubblico ufficiale, divenuta irrevocabile.

Avverso la pronuncia di primo grado era stato proposto appello, rigettato; il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile. Instaurato il giudizio contabile, il convenuto ha chiesto di accedere al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento di euro 9.000,00, pari al 45% della pretesa risarcitoria secondo la nota del pubblico ministero contabile.

La Motivazione della Corte

La questione decisa attiene alla configurabilità della definizione del giudizio di responsabilità amministrativa mediante rito abbreviato e ai relativi effetti estintivi. La Corte richiama l’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. e qualifica la fattispecie come a formazione progressiva: essa si perfeziona con il pagamento integrale della somma offerta.

Il Collegio verifica che l’istanza del convenuto è stata accolta con decreto presidenziale, che è stato assegnato un termine perentorio di trenta giorni per il pagamento e che l’interessato ha prodotto la documentazione attestante il bonifico bancario eseguito in favore della Tesoreria centrale dello Stato, con relativa quietanza trasmessa dall’Amministrazione beneficiaria.

La regolarità del pagamento è stata riscontrata con l’adesione del pubblico ministero contabile in camera di consiglio. Sussistono dunque i presupposti per ritenere integrata la fattispecie deflattiva, secondo il richiamo a Corte conti, Sez. III appello, n. 104/2018.

Quanto alle spese, la Corte ne dispone l’integrale compensazione, valorizzando la natura deflattiva del rito e il contegno processuale del convenuto, che ha concorso a realizzarla. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto, con mandato alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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