Cumulo economo-responsabile finanziario lede alterità e inficia parificazione del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 139 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di alterità tra controllore e controllato è indefettibile nel giudizio di conto: l’inosservanza di tale principio, conseguente al cumulo in capo al medesimo soggetto delle funzioni di agente contabile e di responsabile del servizio finanziario, inficia la validità del provvedimento di parificazione del conto. L’economo, quale agente contabile, è personalmente responsabile dell’impiego delle somme ricevute in regime di anticipazione e deve dimostrare, mediante la resa del conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti. La violazione delle regole formali, in assenza di ammanchi o di spese estranee alle finalità istituzionali, comporta la pronuncia di irregolarità del conto senza addebiti a carico dell’agente contabile.
Il Fatto
Il magistrato istruttore ha deferito all’esame del Collegio il conto giudiziale reso dall’economo del Comune per l’esercizio finanziario 2022, depositato tramite l’applicativo SIRECO. Nel corso dell’istruttoria è emerso che sull’agente contabile, all’epoca dei fatti, cumulava l’incarico di economo con quello di responsabile del servizio finanziario dell’Ente, apponendo personalmente il visto di regolarità sul conto. L’agente contabile, privo di nomina formale, aveva richiesto il rimborso delle spese anticipate per l’intero anno 2022 solo nel mese di gennaio 2023, riversando in tesoreria l’anticipazione non spesa del fondo economale soltanto in data successiva alla chiusura dell’esercizio.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha preliminarmente richiamato il fondamento costituzionale dell’obbligo di resa del conto, rinvenuto negli artt. 81, 97, 100 e 103 Cost., qualificando il giudizio di conto quale istituto di garanzia della correttezza e trasparenza delle gestioni finanziarie pubbliche. Il Collegio ha quindi rammentato che l’economo rientra nella nozione generale di agente contabile desumibile dall’art. 178 del R.D. n. 827/1924, e che la gestione economale si configura come gestione di mera cassa in regime di anticipazione, caratterizzata da spese minute e indifferibili volte a fronteggiare esigenze impreviste per il funzionamento dell’amministrazione.
In relazione al primo rilievo, la Corte ha affermato che il principio di alterità tra controllante e controllato è indefettibile e che la sua inosservanza inficia la validità del provvedimento di parificazione del conto. Il Collegio ha precisato che lo svolgimento dell’attività di verifica sulla correttezza della gestione economale presuppone l’intervento di un soggetto diverso da quello che rende il conto, onde consentire all’Amministrazione di valutare e contestare le risultanze del documento contabile. La grave carenza di organico addotta dall’agente contabile non è stata ritenuta idonea a giustificare la sovrapposizione delle due funzioni.
Quanto al merito della gestione, la Corte ha rilevato che la richiesta di rimborso delle spese anticipate oltre il termine trimestrale previsto dal regolamento di contabilità e la restituzione dell’anticipazione non spesa dopo la chiusura dell’esercizio hanno violato il paragrafo 6.3 dell’allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, che impone la restituzione dei fondi anticipati entro la fine dell’esercizio.
Tuttavia, il Collegio ha accertato che la gestione economale era stata costantemente monitorata dall’organo di revisione dell’Ente, senza che fossero emersi ammanchi né spese esulanti dalle finalità istituzionali. La Corte ha altresì preso atto che, nel frattempo, l’Ente aveva adottato misure organizzative idonee a separare le funzioni di economo e di responsabile del servizio finanziario. Alla luce di tali elementi, le criticità riscontrate sono state circoscritte a un ambito esclusivamente formale, con conseguente pronuncia di parziale irregolarità del conto senza addebiti a carico dell’agente contabile, e compensazione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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