Atto plurimotivato e autonomia delle ragioni di diniego dell’emersione (TAR Lombardia n. 1571 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento amministrativo fondato su più ragioni autonome e indipendenti, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere l’atto e a condurre al rigetto del ricorso, rendendo superfluo l’esame delle censure rivolte alle altre rationes decidendi. La motivazione non contestata in ricorso si consolida e diviene definitiva. Ne consegue che, ove il ricorrente ometta di impugnare una delle cause giustificatrici del diniego, il giudice amministrativo dichiara inammissibile il gravame, non potendo l’annullamento essere pronunciato in presenza di un’autonoma ragione che continua a sorreggere il provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino egiziano, impugna dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento con cui la Prefettura di Milano ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata a suo favore ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020.

Il diniego si fonda su due distinte ragioni: l’insufficienza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, trattandosi di seconda domanda di emersione, e la circostanza che l’attività esercitata non rientra tra i settori elencati nell’Allegato 1 al D.M. del 27.5.2020. Il ricorrente contesta la prima, invocando la capienza delle risorse economiche, e deduce la propria discriminazione rispetto a un altro lavoratore assunto dal medesimo datore. Il Ministero dell’Interno si costituisce con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il provvedimento impugnato è sorretto da due autonome e distinte motivazioni, entrambe espresse nel parere dell’Ispettorato territoriale del Lavoro: l’assenza del requisito reddituale per l’assunzione di un secondo lavoratore e la non riconducibilità dell’attività datoriale ai settori di cui all’Allegato 1 al D.M. del 27.05.2020, che elenca le attività ammesse alla regolarizzazione.

Dai chiarimenti endoprocedimentali emerge che il lavoratore sarebbe stato assunto come giardiniere non dal datore individualmente, ma dalla società di cui questi è amministratore, operante nel commercio all’ingrosso di materiali di costruzione e marmi, come attestato dalla visura camerale. Tale attività non è ricompresa nell’Allegato richiamato.

Questa autonoma causa di rigetto, distinta dalla questione reddituale, non è stata contestata in ricorso: sul punto il provvedimento è divenuto definitivo. Il Collegio applica il consolidato principio per cui, a fronte di un atto plurimotivato, è sufficiente riscontrare la legittimità di una delle ragioni autonome per sorreggere la decisione amministrativa e giungere al rigetto dell’intero ricorso, poiché l’atto non potrebbe comunque essere annullato in presenza di una ragione giustificatrice confermata in sede giurisdizionale. Richiama al riguardo Cons. Stato, Sez. IV, n. 11285 del 2023 e Cons. Stato, Sez. V, n. 6190 del 2019.

La motivazione non contestata, oltre a essere definitiva, risulta fondata alla luce della documentazione prodotta, in particolare della visura camerale. Non assumono rilievo dirimente, pertanto, le argomentazioni sulla sussistenza del requisito reddituale, anche perché il datore di lavoro non è chiaramente individuato nel ricorso. Il Collegio ricorda che, ai sensi dell’art. 9 del D.M. del 27.05.2020, in caso di plurime dichiarazioni di emersione presentate dal medesimo datore, la congruità delle risorse è valutata dall’Ispettorato territoriale del lavoro secondo le tabelle ministeriali, e che sul punto il ricorrente si limita ad affermazioni generiche e apodittiche.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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