Pareri non vincolanti in VIA non autonomamente impugnabili (TAR Sicilia n. 1290 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale, il parere reso dalla Soprintendenza ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.lgs. n. 152/2006 ha natura di atto endoprocedimentale non vincolante e non è autonomamente impugnabile. La sua eventuale illegittimità va fatta valere unitamente al provvedimento conclusivo che lo recepisce. È la vincolatività dell’atto, e non la sua attitudine a orientare l’esito del procedimento, a fondare l’immediata impugnabilità. L’anticipazione della soglia di tutela a fronte di un atto non vincolante difetta di interesse ad agire e comporta inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Un criterio fondato sulla probabilità di recepimento del parere è incompatibile con le esigenze di certezza giuridica e con la natura oggettiva degli atti impugnabili.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle energie rinnovabili predispone un progetto di impianto eolico di potenza rilevante, da realizzarsi in cinque comuni siciliani, e presenta istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, oltre all’istanza di autorizzazione unica. La Soprintendenza competente rende parere negativo, ritenendo il progetto incompatibile con il piano paesaggistico provinciale e con la normativa forestale regionale. La società impugna il parere davanti al TAR, articolando censure di difetto di istruttoria e motivazione, errore nell’applicazione del piano, travisamento sui vincoli forestali e violazione del bilanciamento tra tutela paesaggistica e interesse alla transizione energetica.
Alcuni comuni si costituiscono per il rigetto, un’azienda agricola interviene ad opponendum. Nelle more sopravviene una nota integrativa della medesima Soprintendenza, impugnata con motivi aggiunti. All’udienza di discussione il Collegio rileva d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce anzitutto i tre orientamenti sulla impugnabilità dei pareri. L’impostazione tradizionale li ritiene atti endoprocedimentali privi di lesività immediata; un secondo indirizzo li considera atti sostanzialmente decisori, con obbligo di impugnare medio tempore il provvedimento conclusivo; l’orientamento più recente ne ammette l’impugnazione solo in ipotesi eccezionali.
Il Collegio aderisce a quest’ultima lettura e ribadisce che, nel procedimento di VIA, i pareri delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili non vincolano l’autorità competente, confluendo nella fase consultiva senza predeterminare la decisione finale. Il dato normativo conferma il criterio: l’art. 211 del d.lgs. n. 50/2016 distingue tra pareri vincolanti, impugnabili, e pareri non vincolanti, contestabili solo con il provvedimento conclusivo.
Il Tribunale prende le distanze dall’orientamento, pur applicato in passato, secondo cui i pareri sarebbero immediatamente impugnabili quando la loro incidenza sull’esito del procedimento risulti pressoché inevitabile. Un simile criterio imporrebbe valutazioni prognostiche e soggettive, incompatibili con l’esigenza di individuare gli atti impugnabili secondo parametri oggettivi. Solo un atto che la legge qualifichi come vincolante assume natura sostanzialmente decisoria.
La tutela giurisdizionale, si osserva, presuppone un vulnus attuale e concreto: anticipare la soglia a un atto privo di tale carattere svincola l’azione dalla sua condizione. Ammettere l’impugnazione di segmenti non definitivi rischierebbe inoltre di interferire su poteri non ancora esercitati, in tensione con l’art. 34 c.p.a.
Sul piano dell’economia processuale, l’anticipazione moltiplica i giudizi e frammenta il contenzioso. L’annullamento del parere non definisce il rapporto, ma impone la riedizione della valutazione, sovente con esito analogo. La vicenda concreta lo dimostra: al primo parere impugnato ha fatto seguito una nota integrativa, anch’essa gravata, mentre il procedimento resta non concluso. Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto inammissibili per carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese in ragione del contrasto giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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