Ottemperanza alla carta docente: onere della prova dell’adempimento e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 853 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112 cod. proc. amm., grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale, secondo i principi in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore. La mera allegazione dell’inadempimento del ricorrente, unita alla mancata produzione di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, giustifica l’accoglimento della domanda. Il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione entro il termine di centoventi giorni e, in caso di persistente inottemperanza, nomina commissario ad acta un organo ausiliario che agisce in sostituzione dell’Amministrazione, con poteri di attuazione integrale della pronuncia.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti, hanno proposto ricorso davanti al TAR Lombardia per l’ottemperanza alla sentenza n. 44/2024 del Tribunale Ordinario di Cremona, con cui era stato accertato il loro diritto a ottenere la carta elettronica del docente per gli importi e gli anni ivi indicati e per l’effetto era stata condannata l’Amministrazione a metterla a disposizione.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio senza svolgere difese. Le ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva attivato la carta in loro favore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm., accertando il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Cremona in forza dell’attestazione della cancelleria depositata in giudizio.

Quanto al profilo preliminare, il Tribunale ha rilevato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Ha ricordato che, a seguito della riforma di cui al D. Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale. La notificazione al Ministero in copia conforme è avvenuta e la notificazione del ricorso è seguita oltre il termine dilatorio.

Nel merito, il ricorso è stato accolto, in continuità con l’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe. L’Amministrazione non ha fornito chiarimenti in relazione alla mancata attivazione della carta elettronica del docente. Richiamando i principi di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), il Collegio ha ritenuto che la pretesa delle ricorrenti dovesse trovare accoglimento.

Pertanto il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante il riconoscimento del beneficio. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il Collegio ha precisato che questi agisce quale organo ausiliario del giudice, in sostituzione dell’Amministrazione, con compito intrinsecamente obbligatorio, anche attraverso l’esercizio di poteri amministrativi non esercitati. Le spese sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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