Atto ricognitivo della condizione sospensiva equipollente alla denuncia ma stesso termine (Cass. civ. Sez. V n. 20660 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta di registro, l’atto ricognitivo con cui si comunica all’Amministrazione l’avveramento della condizione sospensiva cui è sottoposta l’efficacia dell’atto costituisce modalità alternativa ed equipollente alla denuncia prevista dall’art. 19 d.P.R. n. 131/1986, che va eseguita nello stesso termine previsto da tale disposizione. La facoltà di sostituire la denuncia con l’atto ricognitivo incide sulla forma di trasmissione dell’evento, ma non modifica il termine dell’adempimento fiscale, che resta quello di venti giorni, senza che possa invocarsi il termine di trenta giorni previsto dall’art. 3-bis d.lgs. n. 463/1997 per la registrazione telematica. La motivazione per relationem della sentenza di appello è ammissibile quando rende percepibili le ragioni della decisione; se la laconicità impedisce di appurare l’esame dei motivi, il vizio è integrabile in cassazione ove la questione sottesa sia comunque da disattendere.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha applicato le sanzioni previste dall’art. 69 d.P.R. n. 131/1986 per la tardiva registrazione dell’atto notarile ricognitivo dell’avveramento della condizione sospensiva. L’atto di vendita di un complesso immobiliare era stato stipulato il 30 marzo 2017 e sottoposto alla condizione del mancato esercizio della prelazione da parte dello Stato nel termine di sessanta giorni; l’evento condizionale si è verificato il 7 giugno 2017, l’atto ricognitivo è stato redatto il 26 giugno 2017 e registrato il 4 luglio 2017.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello della società contribuente, condividendo integralmente le motivazioni della sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è esaminato distinguendo il primo e il quinto motivo dalle censure seconda, terza e quarta, trattate congiuntamente perché connesse. Sul primo motivo, la Corte esclude che la motivazione della sentenza d’appello sia apparente: l’apparato argomentativo confezionato mediante il rimando ai contenuti della decisione appellata ha reso percepibili le ragioni della decisione. La motivazione per relationem è ammissibile quando il giudice del gravame dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma, in particolare a fronte di un appello che si limiti a riproporre le identiche questioni di primo grado.
Soluzione diversa la Corte adotta per la seconda parte della motivazione regionale, che ha apoditticamente condiviso la decisione di primo grado sulle ulteriori eccezioni. Ricorre in tal caso il principio per cui va considerata nulla la sentenza d’appello motivata per relationem quando la laconicità non consenta di appurare l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. Il deficit è tuttavia rimediabile in sede di legittimità integrando la motivazione, perché anche rispetto alla motivazione apparente opera il principio secondo cui il ricorso non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere.
Nel merito, la Corte respinge i motivi sulla violazione degli artt. 19 e 69 T.U. reg. Il nucleo della tesi della ricorrente risiede nell’assunto che, ammessa la possibilità di comunicare l’avveramento tramite atto ricognitivo, la registrazione sarebbe sottoposta al più lungo termine di trenta giorni dell’art. 3-bis d.lgs. n. 463/1997. La Corte non condivide tale ordine di idee: denuncia e atto ricognitivo, per quanto equipollenti sul piano della comunicazione, restano atti diversi e sottoposti a regole procedurali differenti. L’equipollenza si ferma alla modalità di trasmissione della notizia e non trascina con sé il termine dell’adempimento fiscale.
È respinto anche il motivo sul principio di affidamento riferito al parere del garante, trattandosi di interpretazione già contraddetta dalla risoluzione dell’Amministrazione. Quanto al quinto motivo, la Corte osserva che la sanzione è stata applicata nella misura minima del 60% dell’imposta dovuta, poi ridotta a un decimo per il ravvedimento operoso, il che esclude la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; la sanzione si adegua all’art. 69 T.U. reg., che applica le percentuali sulla “imposta dovuta”, da intendersi quella relativa alla base imponibile dichiarata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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