Inammissibile il ricorso ex art. 348 ter c.p.c. senza allegazione della comunicazione (Cass. civ. Sez. III n. 20662 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’appello, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 3, cod. proc. civ., deve rispettare il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ., che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla sua notificazione. Per dimostrare la tempestività del ricorso proposto oltre tale termine, il ricorrente ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunicazione, sia la mancata notificazione, affermando di fruire del cosiddetto termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. In difetto di tale allegazione il ricorso è inammissibile. In tema di rapporti tra giudice del lavoro e giudice civile dello stesso Ufficio giudiziario non si configura questione di competenza, ma di sola ripartizione interna degli affari.

Il Fatto

L’INPS chiese al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere un decreto ingiuntivo nei confronti di un avvocato, per la restituzione di somme riscosse a titolo di avvocato distrattario in numerose cause in cui la sentenza, favorevole in primo grado alle parti rappresentate, era stata poi riformata in appello, facendo sorgere la pretesa restitutoria. Il decreto venne concesso per l’intera somma richiesta e l’avvocato propose opposizione.

Il Tribunale rigettò l’opposizione con sentenza n. 2746 del 25/11/2020. Proposto appello, la Corte d’appello di Napoli lo dichiarò inammissibile con ordinanza ex art. 348 ter cod. proc. civ. n. 2051/2021, depositata il 23/11/2021. Avverso la sentenza di primo grado l’avvocato propose allora ricorso per cassazione. L’INPS depositò procura speciale senza svolgere alcuna rituale attività difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per plurime, distinte e indipendenti ragioni. La prima attiene al rito: il ricorrente non indica in alcun modo la data in cui gli sia stata comunicata l’ordinanza della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione di merito.

Il Collegio richiama il principio secondo cui la parte che voglia ricorrere ex art. 348 ter, comma 3, cod. proc. civ. deve rispettare il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ., decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza ovvero dalla sua notificazione, quando la controparte vi abbia provveduto prima della comunicazione o questa sia stata del tutto omessa dalla cancelleria. Il termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione. Da ciò deriva l’onere del ricorrente di allegare sia l’assenza di comunicazione, sia la mancata notificazione: onere non assolto, poiché il ricorso è stato proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza.

La Corte afferma poi, indipendentemente dalle ragioni di rito, l’inammissibilità della censura relativa all’asserita incompetenza del giudice di primo grado a decidere l’opposizione a decreto ingiuntivo. La causa è stata decisa dallo stesso Tribunale che aveva emanato il decreto, e il fatto che abbia deciso quale giudice civile ordinario anziché quale giudice del lavoro non determina alcuna nullità, non essendovi violazione delle regole sulla competenza.

In tema di rapporti tra giudice del lavoro e giudice civile dello stesso Ufficio giudiziario, osserva la Corte, non sorgono questioni di competenza, ma solo di ripartizione interna degli affari. Risulta pertanto rispettato il precetto dell’attribuzione della causa di opposizione allo stesso giudice, inteso quale Ufficio giudiziario, che aveva emesso il provvedimento monitorio.

Quanto alle spese, nulla è disposto perché l’INPS non ha svolto alcuna rituale attività difensiva, avendo depositato la sola procura speciale, di per sé insufficiente a legittimare la ripetizione di spese. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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