Lavoro intermittente, requisiti alternativi e nullità senza conversione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20661 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I presupposti che legittimano la stipula del contratto di lavoro intermittente ex art. 13 del d.lgs. n. 81 del 2015 — età del lavoratore e discontinuità dell’attività — non devono necessariamente concorrere, poiché il legislatore ha previsto due distinte ipotesi, l’una oggettiva e l’altra soggettiva. In tema di contratto intermittente a tempo indeterminato, la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi, in violazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 276 del 2003 nella formulazione ratione temporis vigente, non comporta una nullità parziale ex art. 1419, comma 2, cod. civ., ma una nullità cui consegue l’effetto caducatorio non retroattivo ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., con esclusione della conversione in rapporto subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Il Fatto
La lavoratrice conveniva in giudizio il datore di lavoro chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dei contratti di lavoro intermittente e la loro conversione in rapporti a tempo indeterminato, con condanna al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava, ritenendo irrilevante l’assenza del requisito dell’età e comunque non prevista, per quella ipotesi, la conversione del rapporto.
Avverso la sentenza di appello la lavoratrice propone ricorso per cassazione con due motivi, cui il datore di lavoro resiste con controricorso. La questione approda in Cassazione per verificare la corretta interpretazione dei presupposti legittimanti il contratto intermittente e le conseguenze della mancata valutazione dei rischi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 81 del 2015, per avere la Corte territoriale considerato l’ipotesi soggettiva legittimante il contratto intermittente come alternativa a quella oggettiva. Il Collegio rigetta la censura richiamandosi al proprio più recente indirizzo (Sez. L n. 22086 del 24.07.2023), secondo cui i presupposti dell’età del lavoratore e della discontinuità dell’attività non devono necessariamente concorrere, avendo il legislatore configurato due distinte ipotesi di lavoro intermittente. La Corte dichiara di dare continuità a tale orientamento, richiamandone le argomentazioni ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2015 e difetto di motivazione sulla conversione, con riferimento alla mancata valutazione dei rischi asseritamente implicante l’inesistenza del contratto intermittente. La Corte ravvisa anzitutto un profilo di inammissibilità: la questione concernente l’omessa valutazione dei rischi non risulta specificamente affrontata in motivazione dalla sentenza impugnata, di talché gravava sulla ricorrente l’onere di dimostrarne la rituale deduzione nelle fasi di merito, onere non assolto.
A prescindere da tale assorbente rilievo, il motivo è comunque infondato. La Corte richiama il proprio orientamento (Sez. L n. 378 del 05.01.2024) secondo cui, in tema di contratto intermittente a tempo indeterminato, la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi non comporta una nullità parziale del contratto, ma una nullità con effetto caducatorio non retroattivo ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. Ne deriva l’esclusione della conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche ai soli effetti del rapporto previdenziale, non rinvenendosi disposizioni che giustifichino direttrici diverse per il rapporto previdenziale e per quello di lavoro.
Quanto alle spese, la Corte rileva che la maturazione dei citati indirizzi giurisprudenziali è avvenuta solo in corso di causa, a fronte di una precedente pronuncia di segno favorevole alla tesi della ricorrente, e ne dispone pertanto la compensazione. Il ricorso è rigettato, con raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Nota della Redazione
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