L’atto di sottomissione per varianti entro il quinto può essere autonomo e (Cass. civ. Sez. I n. 83 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di opere pubbliche, qualora l’accordo intervenuto tra le parti per l’esecuzione di nuovi lavori in variante non ecceda un quinto del valore dei lavori originariamente pattuiti, non se ne può presumere, solo per tale caratteristica, la natura accessoria al contratto principale. Spetta al giudice del merito valutare il tenore delle intese e dell’accordo raggiunto sui lavori ulteriori e sul relativo prezzo aggiornato, quale presupposto logico e giuridico per qualificarlo come autonomo e novativo ovvero come meramente integrativo e accessorio. Ne deriva che all’accordo autonomo si applica la normativa vigente al momento della sua stipula, non quella del contratto originario.

Il Fatto

Un consorzio affidatario di un intervento di edilizia residenziale e del collegamento di una strada provinciale con la tangenziale agiva in giudizio, nel 2009, contro l’ente territoriale subentrato al commissario straordinario, chiedendo la rideterminazione del compenso revisionale ai sensi dell’art. 33 della legge n. 41/1986 per il periodo successivo al 1° aprile 1996, con gli accessori.

Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando nulla la clausola che escludeva la revisione e applicando la norma invocata. La Corte d’Appello, in parziale riforma, qualificava come autonomo e novativo l’accordo di sottomissione del 6.12.2000, sottoponendolo alla normativa coeva e riconoscendo il compenso revisionale solo per il periodo anteriore. Il consorzio ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un profilo di ammissibilità: i due motivi sono misti, perché cumulano la violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e il vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Richiamando l’orientamento espresso da Sezioni Unite n. 9100 del 2015 e dall’ordinanza n. 39169 del 2021, il Collegio ritiene ammissibile la formulazione unitaria quando essa consenta di cogliere con chiarezza le doglianze, di fatto scindibili, e di esaminarle separatamente.

Nel merito, il principio centrale è che l’atto di sottomissione stipulato per una variante di incidenza inferiore al quinto d’obbligo non è per ciò solo accessorio al contratto originario. La Corte aderisce integralmente all’ordinanza n. 30886 del 2018, secondo cui è compito del giudice del merito verificare se l’accordo costituisca presupposto logico e giuridico di un rapporto nuovo e autonomo. L’autonomia e la novatività erano dunque astrattamente possibili anche in presenza di una variante contenuta.

Quanto all’omessa valutazione di fatti decisivi, la Corte rileva che gli elementi indicati dal ricorrente sono stati in realtà considerati dal giudice d’appello, che ne ha dato una lettura diversa: la novità della strada interpoderale, la pattuizione di un nuovo prezzo fisso invariabile con espressa indicazione dell’aggiornamento prezzi, il nuovo termine di completamento e la penale per il ritardo. Il giudice ha inoltre valorizzato l’espresso richiamo, nell’accordo, alle delibere del 1999 e del 2000, senza alcun riferimento alla clausola dell’accordo precedente.

Sul versante dell’interpretazione contrattuale, la Corte ribadisce che essa è riservata al giudice di merito ed è censurabile in legittimità solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per vizi di motivazione. Non basta l’astratto richiamo agli art. 1362 e ss. cod. civ. o agli art. 1230 e ss. cod. civ.: occorre specificare i canoni in concreto violati e il modo in cui il giudice se ne è discostato, con trascrizione del testo pattizio. Il ricorso, su questo punto, resta astratto.

Anche il secondo motivo, incentrato sugli art. 343 e 344 del r.d. n. 2248/1865 e sull’esercizio dello ius variandi dell’amministrazione, è respinto: la natura di atto di sottomissione non ha significatività determinante, e le censure mirano a una rivisitazione del merito preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è respinto con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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