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Inammissibile il ricorso dello straniero avverso la revoca del nulla osta se notificata al datore di lavoro (TAR Puglia n. 396 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’impugnazione del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato decorre dalla comunicazione dell’atto al datore di lavoro, soggetto che ha attivato il procedimento e che funge da interlocutore dell’Amministrazione, con la conseguenza che il ricorso proposto dallo straniero oltre detto termine è tardivo. La mancata presentazione del lavoratore stagionale presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione entro il termine di otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale costituisce un onere ineludibile, a presidio dell’interesse pubblico a verificare la reale instaurazione del rapporto di lavoro, e comporta la natura vincolata del provvedimento di revoca. L’art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 esclude espressamente l’applicazione del permesso per attesa occupazione ai lavoratori stagionali, atteso che tale possibilità è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore.

Il Fatto

Un cittadino straniero, dopo aver ottenuto un nulla osta al lavoro stagionale ed essere regolarmente entrato in Italia, non si presentava allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Foggia per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, rimanendo in una provincia diversa da quella di destinazione lavorativa. La Prefettura di Foggia adottava quindi la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, provvedimento notificato al datore di lavoro in data 21 agosto 2025. Lo straniero, che dichiarava di aver avuto conoscenza dell’atto solo il 9 dicembre 2025, proponeva ricorso chiedendo l’annullamento del provvedimento, deducendo la violazione delle garanzie partecipative di cui agli articoli 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 e l’illegittimità della revoca per cause a lui non imputabili. Il Ministero dell’Interno eccepiva la tardività del ricorso, atteso lo spirare del termine di sessanta giorni, nonché la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, non essendo il destinatario diretto del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione e l’interesse diretto, concreto e attuale del lavoratore, in qualità di destinatario finale degli effetti del provvedimento di revoca. Tuttavia, ha precisato che l’intera procedura di ingresso è incardinata sulla figura del datore di lavoro, il quale ha assunto l’onere delle comunicazioni verso il prestatore di lavoro. Di conseguenza, il termine per impugnare l’atto di revoca non può che fare riferimento alla comunicazione effettuata al datore di lavoro, con la conseguente tardività del ricorso proposto dallo straniero.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto comunque infondato il ricorso. La presentazione presso lo Sportello Unico entro il termine di otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale — termine applicabile ratione temporis alla vicenda, essendo l’ingresso avvenuto prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 146/2025 che lo hanno prolungato a quindici giorni — costituisce un onere ineludibile. La natura vincolata del provvedimento di revoca discende dall’accertamento della violazione di tale obbligo, posto a presidio dell’interesse pubblico a verificare la reale e tempestiva instaurazione del rapporto di lavoro.

Quanto ai denunciati vizi procedimentali, il Tribunale ha ritenuto applicabile l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, non essendo emerse spiegazioni alternative idonee a giustificare la condotta del ricorrente, che si era limitato ad affermare di aver inviato copia del passaporto via chat a un conoscente in Italia, senza fornire alcuna prova della sollecitazione della procedura. Ha inoltre escluso la possibilità di un’interpretazione estensiva della normativa a tutela del lavoratore, richiamando il chiaro dato testuale dell’art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, che esclude espressamente il permesso per attesa occupazione per i lavoratori stagionali, non essendosi mai instaurato un precedente rapporto di lavoro correttamente avviato.

La condotta del ricorrente, la cui presenza è stata accertata in una Regione diversa da quella di destinazione lavorativa, è stata infine ritenuta sintomatica della cessazione di ogni legame effettivo con l’opportunità lavorativa. Il TAR ha respinto il ricorso, compensato le spese di lite e negato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza della pretesa, ai sensi dell’art. 122 del d.P.R. n. 115/2002, richiamando l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 220 del 2009 in tema di valutazione della non manifesta infondatezza e di revoca del beneficio per colpa grave.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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