Crediti prededucibili da atti compiuti in pendenza di concordato con riserva (Cass. civ. Sez. I n. 82 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella fase che segue il deposito della domanda di concordato con riserva, ai sensi dell’art. 161, comma 7°, l.fall., il debitore può compiere atti di gestione dell’impresa senza autorizzazione del tribunale, ma solo se finalizzati alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio. La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione va calibrata sull’art. 167 l.fall. e sull’idoneità dell’atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori. La valutazione deve tener conto esclusivamente dell’interesse della massa dei creditori, non di quello dell’imprenditore insolvente. Se la domanda di concordato è prospettata “in bianco”, l’atto incidente sul patrimonio va qualificato come eccedente l’ordinaria amministrazione e il conseguente credito non è prededucibile.

Il Fatto

Una società fornitrice di energia elettrica e gas propone opposizione allo stato passivo del fallimento della propria committente. Chiede l’ammissione di un credito di € 19.339,91 e, per un credito di € 367.232,07 già ammesso al chirografo, il riconoscimento della prededuzione. Il credito deriva da forniture eseguite tra l’1.3.2015 e il 31.5.2015, dopo il deposito, il 27.11.2014, del ricorso ex art. 161, comma 6°, l.fall. della debitrice e dopo il decreto del 2.12.2014 che aveva autorizzato lo scioglimento dei contratti di fornitura pendenti con un terzo operatore.

Il tribunale rigetta l’opposizione. Esclude la prededucione per difetto del nesso funzionale tra il contratto di somministrazione, stipulato il 28.11.2014, e la procedura concordataria, rilevando che nessun piano era stato formalizzato. La società propone ricorso per cassazione per due motivi, deducendo la violazione degli artt. 161, comma 7°, e 111, comma 2°, l.fall. e degli artt. 1173, 1218 e 2697 c.c.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo muovendo dalla distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 36370 del 2023): l’eccedenza dall’ordinaria amministrazione dipende dall’oggettiva idoneità dell’atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, ormai vocato all’obiettivo concorsuale. Sono di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione aderenti alle finalità e alle dimensioni del patrimonio; ricadono nella straordinaria quelli suscettibili di ridurlo o gravarlo di pesi senza acquisizioni di utilità reali e prevalenti.

Tale criterio, afferma la Corte, vale anche per l’autorizzazione richiesta dall’art. 161, comma 7°, l.fall. Il debitore in preconcordato può compiere senza autorizzazione solo gli atti di gestione finalizzati alla conservazione dell’integrità e del valore patrimoniale. La valutazione va svolta caso per caso e, secondo Cass. SU n. 42093 del 2021, tenendo conto esclusivamente dell’interesse dei creditori, non dell’imprenditore insolvente.

Il passaggio decisivo riguarda gli atti “legalmente compiuti“. La Corte richiama Cass. n. 14713 del 2019: la prospettiva del concordato non può restare completamente “in bianco”. È necessaria almeno un’indicazione di massima idonea a segnalare il tipo di proposta, per confrontare gli atti consentiti con la forma di concordato prescelta. Se la domanda è prospettata “in bianco”, l’atto incidente sul patrimonio va considerato eccedente l’ordinaria amministrazione.

Su questa base il motivo è inammissibile per difetto di specificità: la ricorrente non ha illustrato l’emergenza dagli atti del giudizio di merito né che il contratto aveva assicurato acquisizioni di utilità reali prevalenti, né la coerenza dell’atto con il tipo di proposta illustrato dalla debitrice.

Il secondo motivo è infondato. Nei contratti a prestazioni corrispettive il fornitore che agisce per il pagamento o l’ammissione al passivo del corrispettivo deve provare, oltre al contratto, l’adempimento della propria obbligazione, cioè di avere fornito l’energia conformemente al contratto. La struttura sinallagmatica non consente di far discendere il diritto al corrispettivo dalla mera stipulazione. Il tribunale si è attenuto a tale principio. La Corte ribadisce poi che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito, mentre la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se l’onere è attribuito a parte diversa da quella gravata.

Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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