Controllo sulla gestione finanziaria dell’Autorità di bacino del fiume Po (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 62 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza ministeriale si estende alla verifica della correttezza degli equilibri di bilancio, della finalizzazione delle entrate vincolate e della coerenza tra rendiconto finanziario e bilancio economico-patrimoniale. L’ente che accantona in avanzo vincolato somme destinate a rischi ed oneri, senza trasporle nel fondo rischi ed oneri del bilancio economico-patrimoniale, espone un’informazione contabile incompleta e potenzialmente elusiva della rappresentazione del risultato. Il disavanzo di parte corrente, quando le uscite correnti superano le corrispondenti entrate, impone l’adozione di misure correttive idonee a ripristinare la copertura delle spese correnti con le entrate correnti. La perdurante mancanza di operatività dell’organo di controllo interno, oltre il periodo di prorogatio, integra una disfunzione rilevante per la regolarità della gestione.

Il Fatto

La Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti riferisce al Parlamento il risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po per l’esercizio 2023. Si tratta del secondo rendiconto generale dell’ente, dopo quello relativo al 2022, reso possibile dall’avvio della gestione ordinaria di bilancio dal 1° gennaio 2022.

Il rendiconto è stato adottato dalla Conferenza istituzionale permanente e sottoposto all’approvazione dei Ministeri vigilanti. Il Mef ha approvato il documento rilevando la presenza di un disavanzo di parte corrente e sollecitando la verifica delle relative ragioni e l’adozione di misure correttive. È su questo quadro che la Sezione formula le proprie considerazioni.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il contesto normativo dell’ente, collocandolo nel sistema delle Autorità di bacino distrettuale disciplinate dagli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006. Il processo di costituzione delle nuove Autorità è stato segnato da un anomalo prolungamento dei tempi, con gestione in contabilità speciale fino al 31 dicembre 2021 e avvio della contabilità ordinaria solo dal 2022. La Sezione aveva già segnalato questa anomalia nel referto sull’esercizio precedente.

Sul piano dei risultati, il disavanzo finanziario del 2023 ammonta a euro 2.425.959, a fronte di un avanzo del 2022; la gestione corrente chiude con un saldo negativo di euro 2.682.237, con un rapporto spese correnti/entrate correnti pari al 120 per cento. Il conto economico registra un risultato negativo di euro 6.416.356. Il patrimonio netto scende da euro 16.121.346 a euro 9.704.990. La Corte riconduce la differenza rispetto al 2022 all’afflusso, nell’esercizio precedente, dei saldi delle contabilità speciali chiuse, pari a complessivi euro 31.848.869.

L’attenzione della Sezione si concentra poi sulla mancata valorizzazione del fondo rischi e oneri. Le voci relative ai fondi per rischi e oneri e al trattamento di fine rapporto risultano pari a zero nel biennio 2022-2023, mentre nell’avanzo di amministrazione vincolato sono presenti accantonamenti per euro 375.000, di cui euro 250.000 per emolumenti arretrati dovuti al Collegio dei revisori e euro 125.000 per rinnovi contrattuali. La Corte rileva che quanto accantonato nell’avanzo avrebbe dovuto trovare riscontro nel bilancio economico-patrimoniale e ritiene necessario, per il futuro, sanare tale anomalia contabile.

Profili di criticità riguardano anche l’organo di controllo interno. Il Collegio dei revisori è scaduto a fine 2024 e la procedura di nomina del nuovo organo non risulta conclusa, con superamento del periodo di prorogatio di 45 giorni. La mancanza di operatività dell’organo comporta ripercussioni negative sulla gestione, essendo molti gli atti sui quali è chiamato obbligatoriamente ad esprimersi. La Corte rileva inoltre il sottodimensionamento del personale, con consistenza effettiva di 70 unità a fronte di una dotazione organica di 140, e il conseguente ricorso a servizi tecnico-specialistici esterni.

Da ultimo, la Sezione sottolinea come la parte disponibile dell’avanzo di amministrazione, pari a euro 7.517.917, appaia sostanzialmente riconducibile a disponibilità residue delle contabilità speciali non ancora finalizzate. Considerati il disavanzo finanziario, l’erosione dell’avanzo e il rilevante risultato economico negativo, la Corte auspica un’azione correttiva che consenta almeno la copertura delle spese correnti con le corrispondenti entrate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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