Improcedibilità contabile per assenza qualifica di agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 190 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualità di agente contabile non può essere attribuita da una norma regionale a soggetti che non abbiano la disponibilità giuridica e materiale dei beni oggetto del conto giudiziale. In assenza di tale requisito, il conseguente giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile per difetto di legittimazione passiva. Tale principio si applica anche al soggetto che, quale liquidatore di una società a partecipazione regionale, sia stato nominato consegnatario delle relative quote societarie, atteso che la gestione di tali partecipazioni spetta all’ente proprietario. L’intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma attributiva della qualifica fa venire meno il titolo legale della consegna e non può supplirsi con la figura dell’agente contabile di fatto, difettando il maneggio dei beni rendicontati.
Il Fatto
La gestione in esame riguarda le quote di partecipazione della Regione Calabria in una società a capitale misto, svolta dal liquidatore e legale rappresentante della stessa, resosi consegnatario di tali beni. Egli ha presentato il conto giudiziale relativo all’esercizio 2020, sul quale il magistrato istruttore ha rilevato una serie di irregolarità, proponendone la declaratoria di improcedibilità. In particolare, è stata contestata la mancanza di un valido atto di parifica, privo della sottoscrizione digitale prescritta, e l’assenza della qualifica di agente contabile in capo al consegnatario, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024.
Tale ultima pronuncia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007, che qualificava come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione e i sindaci delle società a partecipazione regionale. Il giudizio è stato, quindi, instaurato dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la definizione del conto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente preso atto dell’assenza di un valido atto di parifica, requisito imprescindibile per il deposito del conto e per la costituzione in giudizio dell’agente ai sensi dell’art. 140 del codice della giustizia contabile. Sul punto, il Collegio ha richiamato il parere n. 4/2020 delle Sezioni riunite, che qualifica la dichiarazione di concordanza come elemento essenziale per l’esame giudiziale del conto.
Il nucleo centrale della motivazione si concentra sulla sussistenza della qualità di agente contabile. La Corte ha accertato che l’obbligo di rendere il conto era stato imposto dal liquidatore della società in forza della norma regionale, successivamente caducata dalla Corte costituzionale n. 59/2024. Tale norma, nell’estendere la qualifica a soggetti che non hanno la disponibilità delle partecipazioni regionali, è stata ritenuta in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e con i principi della legislazione statale che individuano l’agente nel soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto.
Conseguentemente, la dichiarazione di incostituzionalità impedisce di affermare la qualità di agente contabile ex lege del liquidatore, il quale non può essere considerato tale solo in quanto consigliere di amministrazione. Esclusa anche la configurabilità di un’agente contabile di fatto, poiché lo stesso non ha mai avuto la materiale disponibilità delle quote societarie, spettante all’ente proprietario, la Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva. La pronuncia non definisce il giudizio nel merito, ma ne sancisce l’improcedibilità, con l’obbligo per l’amministrazione di acquisire il conto dal soggetto che ha avuto l’effettiva gestione e di provvedere alla sua parificazione.
La natura officiosa del giudizio e la fondatezza delle questioni pregiudiziali hanno determinato la compensazione delle spese, non essendosi le parti costituite.
Nota della Redazione
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