Aussiedlung della hofstelle: servono requisiti aziendali oggettivi, non esigenze abitative (TAR Trentino-Alto Adige n. 101 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di Aussiedlung der Hofstelle di un maso chiuso da zona residenziale mista a zona agricola, ai sensi dell’art. 37, comma 5, L.G. n. 9/2018 (Raum und Landschaft), il parere della Sonderkommission è vincolante per il Comune e va qualificato come autorizzazione. Esso è connotato da ampia discrezionalità e resta sindacabile dal giudice amministrativo solo per errore di fatto o manifesta illogicità. La valutazione deve fondarsi su esigenze aziendali oggettive, parametrate a una conduzione razionale e redditizia, restando estranei i comoditismi e i desideri personali, ivi compresa la situazione abitativa del titolare. Il precedente parere positivo, privo ormai di efficacia, non prova il permanere delle esigenze né fonda un diritto alla nuova Aussiedlung. Gli obiettivi programmatici dell’art. 2 L.G. n. 9/2018 non integrano autonome condizioni di ammissibilità, né il decreto del Presidente della Provincia n. 17/2020 può ampliare i presupposti di legge.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un maso chiuso situato nel centro storico di un Comune altoatesino, ricevuto per donazione nel 2025. Il donante ha conservato su parte degli immobili un diritto di usufrutto con diritto di accrescimento. Già nel 2005 un precedente titolare aveva ottenuto un parere favorevole all’Aussiedlung della hofstelle su un terreno agricolo ai margini dell’abitato; su quel sito era stato edificato soltanto il fabbricato produttivo, con un sottotetto rimasto grezzo, mentre l’abitazione era rimasta nella sede originaria.
Nel marzo 2025 la ricorrente ha chiesto l’Aussiedlung dell’intera hofstelle, rappresentando di aver assunto l’azienda frutticola familiare e di volervi abitare con la famiglia, non essendo praticabile l’abitazione nel fabbricato esistente. La Kommission ha esperito un sopralluogo e, con delibera del 24.09.2025, si è espressa a maggioranza contro l’istanza, escludendo la sussistenza di esigenze aziendali oggettive. Respinta l’istanza di audizione e confermato il diniego, la ricorrente ha proposto ricorso al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. L’art. 37, comma 5, L.G. n. 9/2018 subordina l’Aussiedlung al parere di una Sonderkommission composta dai rappresentanti delle strutture provinciali competenti in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio e in materia di agricoltura, oltre che dal sindaco. La Commissione verifica l’esistenza di esigenze aziendali oggettive, la possibilità di soddisfarle in loco mediante misure di modernizzazione o ampliamento e l’idoneità della nuova sede.
Il giudice richiama la propria giurisprudenza: il parere è vincolante per il Comune e assume natura autorizzatoria; la valutazione è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per erronea percezione dei fatti o manifesta illogicità. Il raffronto deve fondarsi sulla situazione aziendale concreta, in funzione di una conduzione razionale e redditizia, e non su mere comodità o aspirazioni personali. La Commissione non deve confutare le motivazioni soggettive dell’istante, bensì accertare l’oggettiva necessità dell’intervento.
Su questa base il Collegio respinge i quattro motivi. Quanto al difetto di motivazione, la Commissione ha indicato ragioni verificabili: l’esigenza operativa è già soddisfatta dal fabbricato produttivo eretto nel 2006 e la distanza tra abitazione e fabbricato non genera un aggravio rilevante per la conduzione frutticola. La volontà di abitare presso la sede produttiva è stata espressamente esaminata e qualificata come movente soggettivo, giuridicamente irrilevante. La limitata disponibilità dell’abitazione deriva dal diritto di usufrutto costituito in occasione del trasferimento e non incide sui presupposti di legge.
Quanto al secondo motivo, il Collegio nega che il parere positivo del 2005 spieghi ancora effetti o fondi un diritto alla “completamento” dell’Aussiedlung. La normativa è mutata: in precedenza era imposta l’Aussiedlung dell’intera hofstelle, oggi è ammessa anche quella separata dei fabbricati produttivi. La realizzazione parziale allora effettuata non era conforme alle regole di allora, e da un’attuazione non conforme non può derivare alcun diritto.
Il terzo motivo è respinto perché gli obiettivi dell’art. 2 L.G. n. 9/2018 sono principi programmatici, privi di autonoma rilevanza ai fini dell’accertamento delle condizioni di legge. Il quarto motivo cade perché l’art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 17/2020 si limita a definire la hofstelle e, quale fonte secondaria, non può modificare o sostituire i presupposti della fonte primaria. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore della Provincia autonoma.
Nota della Redazione
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