Rinuncia irrituale al ricorso e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 331 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ancorché irrituale per difetto dei requisiti formali di cui all’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm., può essere valorizzata dal giudice ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. quale argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In tale evenienza, il giudizio si definisce con sentenza dichiarativa dell’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anziché con pronuncia di estinzione ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, iscritta al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso un Ateneo del sud Italia, chiedeva il trasferimento all’Università degli Studi di Trieste a causa di gravi esigenze sanitarie. Riferiva, infatti, di essere portatrice di handicap grave e di non poter interrompere la terapia in corso presso l’Azienda Sanitaria del proprio territorio di residenza.
A fronte del silenzio serbato dall’Ateneo intimato, la ricorrente agiva ex art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere. Ottenuta una pronuncia cautelare favorevole, l’Ateneo avviava le procedure per il perfezionamento di un accordo interuniversitario. Tuttavia, la ricorrente, nelle more del giudizio, dichiarava di rinunciare al trasferimento, comunicando la propria determinazione a non avvalersi del provvedimento cautelare e il conseguente venir meno dell’interesse alla prosecuzione del ricorso.
La Motivazione del TAR
Il TAR Friuli-Venezia Giulia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di estinzione del giudizio per rinuncia, ex art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La dichiarazione resa in udienza dal difensore, tuttavia, non risultava assistita dalle formalità richieste dall’art. 84 cod. proc. amm., che prescrive la sottoscrizione della parte e la notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza.
La rinuncia è stata pertanto qualificata come irrituale. Ciononostante, il Collegio ha ritenuto di poter desumere da tale atto, unitamente alla comunicazione a mezzo PEC inviata alla segreteria, un comportamento univoco della ricorrente, espressivo della volontà di non proseguire il giudizio. Tale elemento probatorio, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., consente al giudice di rilevare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in luogo dell’estinzione. Ha infine compensato integralmente le spese di lite, come concordato tra le parti.
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Nota della Redazione
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