Compatibilità paesaggistica degli impianti di telecomunicazione in zona ANI-MA (TAR Liguria n. 981 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di compatibilità paesaggistica è connotato da ampia discrezionalità tecnica, implicando l’applicazione di cognizioni specialistiche caratterizzate da margini di opinabilità: i pareri delle autorità preposte alla tutela del paesaggio sono censurabili solo per incoerenza, irragionevolezza o errore tecnico, senza che il giudice possa sovrapporre un proprio apprezzamento alternativo, parimenti opinabile. La realizzazione di un impianto radio per telefonia mobile in zona “ANI-MA” del P.T.C.P. è in via generale ammessa dall’art. 52 delle relative N.T.A., trattandosi di infrastruttura per l’ammodernamento della rete, a condizione che il paesaggio non sia modificato in misura paesisticamente percepibile. In assenza di vincolo paesaggistico, l’autorizzazione è legittima se sorretta da un’istruttoria completa e da una motivazione non manifestamente illogica circa l’inserimento dell’opera nel contesto, considerato che gli impianti di telecomunicazione, opere di urbanizzazione primaria ex art. 43 d.lgs. n. 259/2003, non presentano volumetria e non producono un impatto assimilabile a quello delle costruzioni edilizie.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la determinazione comunale di rinnovazione dell’autorizzazione all’installazione di un impianto di telecomunicazione a servizio della rete Wind Tre in località Costa d’Oneglia, rilasciata all’esito della ripetizione dell’istruttoria dopo l’annullamento del titolo originario disposto con T.A.R. Liguria n. 148/2022, confermata dal Cons. Stato n. 7700/2024 per omessa valutazione della compatibilità con la disciplina del piano territoriale di coordinamento paesistico.
Il ricorrente, proprietario di un immobile nelle vicinanze, deduceva plurimi vizi di violazione ed elusione del giudicato, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento di fatto e contraddittorietà, contestando l’inserimento dell’antenna di 16 metri su un crinale secondario in zona “ANI-MA” del P.T.C.P., la mancata verifica di soluzioni alternative meno impattanti e la violazione delle linee guida congiunte Regione-Soprintendenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respingeva anzitutto l’eccezione di carenza di legittimazione e interesse, rilevando che l’accertamento sulla vicinitas e sulla visibilità del manufatto dalla proprietà del ricorrente era già coperto dal giudicato formatosi sulle precedenti pronunce, con rilievo esterno nel giudizio.
Quanto al merito, il Tribunale richiamava il consolidato orientamento secondo cui la valutazione di compatibilità paesaggistica è espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta illogicità o errore tecnico. Nel caso di specie, l’istruttoria comunale aveva accertato che il sito, ubicato su un crinale secondario a 160 metri s.l.m., era prossimo a una cava dismessa ricadente nella confinante zona “IS-MO-B”, sicché la scelta risultava conforme alle linee guida del documento congiunto Regione-Soprintendenza, che privilegiano l’ubicazione dei nuovi interventi in prossimità delle aree maggiormente insediate.
Il criterio di preferenza per la localizzazione lontano dai crinali, contenuto nel punto q) delle suddette linee guida, riguardava unicamente le linee elettriche e telefoniche, da interrare ove possibile, e non poteva essere esteso alle stazioni radio base, che necessitano di antenne elevate per l’irradiamento del segnale. La disciplina paesistica puntuale del P.R.G. identificava come siti da tutelare esclusivamente le linee di crinale principale, non certo il crinale secondario interessato dall’intervento.
Quanto alle misure di mitigazione, la schermatura vegetale e il rivestimento in pietra del basamento risultavano funzionali al miglior inserimento dell’opera, mentre le allegazioni del ricorrente circa la possibilità di coubicazione con la struttura preesistente si risolvevano in generiche ipotesi non suffragate da elementi probatori. L’opera, realizzata su terreno incolto senza eradicazione di ulivi, non era stata collocata su un belvedere, e la motivazione comunale sull’assenza di alterazione dello skyline non appariva manifestamente illogica. Il ricorso era pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la particolarità della controversia.
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Nota della Redazione
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