Illegittimo l’accertamento di compatibilità paesaggistica in contrasto con il giudicato (TAR Campania n. 1465 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo fa stato tra le parti riguardo alla situazione giuridica decisa e la pubblica amministrazione è tenuta a conformarsi alla sentenza, non potendo adottare nuovi provvedimenti che ne vanifichino gli effetti. È pertanto illegittimo, per violazione del giudicato, il provvedimento con cui il Comune dichiara la compatibilità paesaggistica di opere edilizie abusive, qualora una precedente sentenza passata in giudicato, resa tra le stesse parti, abbia già accertato che quelle medesime opere, per aver comportato un aumento di superfici e volumi con trasformazione irreversibile dello stato dei luoghi, non sono suscettibili di regolarizzazione postuma ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare in area vincolata, impugnava il provvedimento comunale del 1° ottobre 2025 con cui era stata accertata la compatibilità paesaggistica di opere abusive realizzate dalla controinteressata. Tali opere erano già state oggetto di un precedente giudizio, definito con sentenza del TAR Campania – Salerno n. 2303 del 2024, che aveva annullato la sanatoria ordinaria, dichiarando gli interventi insuscettibili di regolarizzazione postuma ai sensi dell’art. 167 del codice del paesaggio. In seguito a un esposto della ricorrente, il Comune aveva adottato un provvedimento di demolizione, poi annullato dal TAR con sentenza n. 452 del 2026, in quanto nel frattempo l’interessata aveva ottenuto il provvedimento di compatibilità paesaggistica qui impugnato, adottato dal Comune decorsi i termini per il parere della Soprintendenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto fondato e assorbente il terzo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione del giudicato. Ha ricordato che la sentenza n. 2303 del 2024, passata in giudicato e resa tra le stesse parti, aveva già accertato che le opere oggetto della segnalazione certificata di inizio attività del 3 novembre 2023 non potevano essere regolarizzate, neppure in via postuma. In particolare, il giudicato aveva escluso che gli interventi, consistenti in una cucina in muratura, un box doccia con tettoia e un muretto divisorio, potessero considerarsi pertinenze o strutture precarie, essendo invece diretti a soddisfare esigenze stabili e permanenti, con incremento del carico urbanistico e significativa alterazione paesaggistica.
La Corte ha quindi rilevato che il provvedimento impugnato, dichiarando la compatibilità paesaggistica di opere che il giudice aveva ritenuto insuscetibili di sanatoria, si poneva in palese contrasto con il giudicato. Ha affermato che la pubblica amministrazione è tenuta a conformarsi alla sentenza e non può adottare nuovi provvedimenti che ne vanifichino gli effetti, in ossequio al principio della certezza del diritto.
L’illegittimità derivava, pertanto, non già da vizi propri dell’atto, ma dalla circostanza che il suo contenuto dispositivo contraddiceva un accertamento ormai consolidato. Il Collegio ha precisato che l’accertamento di compatibilità, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, non può essere utilizzato per superare il giudicato che ne abbia escluso i presupposti sostanziali, come la natura non satisfattiva di esigenze permanenti e l’assenza di trasformazioni irreversibili del territorio.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto e il provvedimento impugnato annullato. Le spese processuali sono state poste a carico del Comune soccombente, con compensazione nei rapporti con le altre parti costituite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.