Accoglimento dell’ottemperanza per la Carta del docente con nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 260 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza proposta ai sensi degli artt. 112 e 114 cod. proc. amm. è fondata quando l’Amministrazione, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, non abbia dato esecuzione al giudicato. In caso di accoglimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin da ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento, individuandolo in un dirigente dell’Amministrazione debitrice. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere legittimamente negata qualora sussistano “altre ragioni ostative”, come la complessità del procedimento di attivazione della Carta elettronica del docente e la natura non alimentare del beneficio.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente, con emissione e accredito sulla carta stessa della somma di euro 2.000,00.
La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione in data 9 ottobre 2024. Non essendo seguito alcun adempimento e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una somma a titolo di astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando la rituale notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione.
Per l’ipotesi di persistente inadempienza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di 90 giorni dall’intervento richiesto dalla parte. Il Commissario è stato autorizzato a ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’ha respinta. Richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, ha ritenuto sussistenti nel caso concreto “altre ragioni ostative” all’applicazione della misura. Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti come le società SO.GE.I. e CONSAP, nell’eccezionale mole di contenzioso seriale in materia e nella natura del beneficio, configurato non come mezzo di sostentamento ma come incentivo eventuale.
Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta ad euro 400,00 in ragione della natura seriale e standardizzata del contenzioso, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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