Autenticazione firme liste elettorali: delega formale e indicazione qualifica (TAR Calabria n. 797 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di presentazione delle liste elettorali, l’art. 14, comma 2, legge n. 53/1990, come sostituito dall’art. 38-bis d.l. n. 77/2021, impone che l’autenticazione delle sottoscrizioni avvenga con le modalità di cui all’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000. L’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale attesta la presenza del dichiarante, l’avvenuto accertamento dell’identità, le modalità di identificazione, la data e il luogo, il proprio nome, cognome e qualifica, apponendo firma e timbro. Tali requisiti sono prescritti ad substantiam e non surrogabili: la loro violazione rende invalebile la sottoscrizione e, di riflesso, determina l’esclusione della lista. Per i vizi relativi a un elemento costitutivo dell’autenticazione non è ammesso soccorso istruttorio, salvo casi eccezionali di caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile o fatto dell’amministrazione, e solo per vizi meramente formali. La preposizione del dipendente comunale all’ufficio anagrafe o alle funzioni di ufficiale di stato civile non equivale all’apposita delega richiesta dall’art. 14 legge n. 53/1990.
Il Fatto
In vista delle elezioni comunali, al termine per la presentazione delle candidature risultavano depositate due liste di candidati al Consiglio comunale, ciascuna collegata a un candidato sindaco. La Sottocommissione Elettorale Circondariale ha escluso entrambe le liste con verbale contestato dai ricorrenti, rilevando che l’autenticazione delle firme era stata eseguita da una dipendente comunale non debitamente incaricata dal Sindaco o dal Commissario Straordinario secondo le modalità dell’art. 14, comma 1, legge n. 53/1990, e che, per l’autenticazione della firma di un candidato sindaco, non risultava indicata la qualifica dell’autenticatore.
I candidati consiglieri della lista esclusa, insieme alla candidata sindaco e al delegato, hanno impugnato il verbale chiedendo l’annullamento dell’esclusione e l’ammissione della lista alla competizione. Si è costituita la sola Sottocommissione, sostenendo la correttezza del proprio operato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla ricostruzione degli elementi essenziali della procedura di autenticazione, richiamando la propria precedente pronuncia del 2025 e la conferma del Cons. Stato n. 3950/2025: apposizione del timbro, indicazione di luogo e data della sottoscrizione, modalità di identificazione del sottoscrittore, accertamento dell’identità e della presenza, nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale, legittimazione dello stesso e redazione dell’autenticazione di seguito alla sottoscrizione. Richiama poi C.G.A.R.S. n. 390/2024 e Cons. Stato n. 3022/2019 per affermare la natura ad substantiam di tali requisiti.
Il punto decisivo è il mutamento del quadro normativo. L’art. 14, comma 2, legge n. 53/1990, integralmente sostituito dall’art. 38-bis d.l. n. 77/2021 con decorrenza dal 31 luglio 2021, prevede ora che l’autenticazione avvenga con le modalità dell’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000. Ne deriva l’inattualità della ricostruzione giurisprudenziale invocata dai ricorrenti (Cons. Stato n. 2244/2016 e TAR Calabria n. 1631/2019), non essendo più ammessa la modalità semplificata.
Nel caso concreto, i decreti di delega prodotti non risultano sottoscritti dal Commissario Straordinario, che con successiva nota ne ha disconosciuto la paternità, chiedendo di non tenerne conto perché inviati per errore. Tali atti non valgono dunque a fondare il potere autenticatorio dei dipendenti comunali. A ciò si aggiunge l’omessa indicazione, nell’autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco, del nome, del cognome e della qualifica del funzionario, dati peraltro poco leggibili dalla firma. La Sottocommissione ha quindi escluso a giusta ragione la lista, per non conformità del procedimento al modello legale.
Il Tribunale respinge l’argomento fondato sulla preposizione della dipendente all’ufficio anagrafe e alle funzioni di ufficiale di stato civile: l’art. 14 legge n. 53/1990 contempla un’apposita delega da parte del Sindaco o del Commissario Straordinario, non surrogabile dalla posizione ordinaria nell’organizzazione comunale. Quanto al soccorso istruttorio, esso resta escluso per i vizi relativi agli elementi costitutivi dell’autenticazione. Il Tribunale non ignora la severità delle conseguenze, ma ribadisce che la tutela della regolarità del procedimento elettorale impone stringenti formalità, la cui violazione determina l’illegittimità degli atti indipendentemente da profili soggettivi. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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