L’agrivoltaico oltre il 10%: giudizio preliminare derogabile (TAR Emilia-Romagna n. 861 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le delibere regionali che fissano criteri localizzativi per gli impianti fotovoltaici, tra cui il limite di occupazione del 10% dei terreni agricoli nella disponibilità del proponente, costituiscono una valutazione di primo livello, non vincolante né ostativa in via preventiva all’autorizzazione. L’amministrazione competente, in sede di autorizzazione unica, è tenuta a un esame in concreto del progetto, ponderando tutti gli interessi coinvolti alla luce della c.d. riserva di procedimento. È illegittimo il diniego motivato esclusivamente “per relationem” alle linee guida regionali, senza una valutazione specifica del progetto agrivoltaico e dei suoi ridotti impatti ambientali.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il diniego di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato in area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-quater, d.lgs. n. 199/2021, nel Comune di Ozzano dell’Emilia. Il provvedimento negativo si fondava sul mancato rispetto dei criteri della DAL 125/2023 e della DAL 28/2010, come interpretati da una circolare regionale, che imponevano agli impianti agrivoltaici di rispettare il requisito di occupazione del 10% dei terreni agricoli, calcolato sulla proiezione a terra dei moduli.
Con motivi aggiunti, la società impugnava anche la delibera di esclusione dalla VIA, nella parte in cui prescriveva la verifica del rispetto del citato limite nella successiva fase autorizzativa. Si costituivano la Regione e l’ente strumentale, eccependo l’inammissibilità del ricorso per la mancata tempestiva impugnazione della delibera di screening e delle DAL.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso le eccezioni preliminari. La delibera di esclusione dalla VIA non presentava contenuto direttamente lesivo, rinviando espressamente la verifica del criterio del 10% alla fase di autorizzazione unica; né le DAL, in quanto atti amministrativi generali di indirizzo, sono autonomamente impugnabili, dovendosi attendere l’atto applicativo che realizza il pregiudizio.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondate le censure. Pur riconoscendo la legittimità delle Regioni nel prevedere limiti alla porzione di suolo occupabile da impianti agrivoltaici, ha escluso che il limite del 10%, pur applicabile anche a tali impianti, possa essere inteso come divieto preventivo di carattere assoluto. Al contrario, esso costituisce una valutazione di primo livello, derogabile dall’amministrazione mediante l’analisi in concreto del progetto specifico e il bilanciamento di tutti gli interessi pubblici implicati.
L’ente competente aveva invece qualificato il vincolo come inderogabile, motivando il diniego esclusivamente per relationem alle DAL. Tale operazione, secondo la Corte, viola il principio costituzionale della riserva di procedimento, che impone una ponderazione caso per caso degli interessi agricoli, urbanistici e paesaggistici con quello, di rilievo unionale, della massima diffusione delle fonti rinnovabili.
Il Collegio ha infine rilevato come l’istruttoria avrebbe dovuto considerare i ridotti impatti ambientali del progetto, già emersi in sede di VIA, il mancato interessamento di colture certificate e la differenza strutturale tra impianti a terra e agrivoltaici, i cui moduli sopraelevati consentono la coltivazione sottostante. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso e dei motivi aggiunti ha comportato l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con rinvio all’amministrazione per un nuovo esame secondo i criteri indicati. Spese compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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