Il giudizio di ottemperanza per il mancato pagamento della Carta del docente (TAR Lombardia n. 4049 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è strumento idoneo per ottenere l’esecuzione del giudicato di condanna dell’Amministrazione al pagamento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’accertamento dell’inottemperanza costituisce esito doveroso quando il credito non sia contestato nell’an e nel quantum. L’assegnazione di un termine per provvedere e la nomina di un commissario ad acta rappresentano le conseguenze tipiche dell’accoglimento del ricorso. La condanna al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, valutate in concreto, quali l’esiguità del debito e le difficoltà di bilancio dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva accertato il diritto di un docente alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per determinate annualità, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’Amministrazione ed era passata in giudicato. Tuttavia, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, neppure parzialmente, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando l’inerzia dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza formulare deduzioni sostanziali né fornire indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, rispetto al titolo azionato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti ha dimostrato che l’Amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali, e la resistente non aveva contestato il credito nell’an e nel quantum. Il Collegio ha quindi ritenuto il ricorso fondato, accertando l’inottemperanza del Ministero e assegnando un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per il pagamento integrale.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, il quale avrebbe dovuto provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso del commissario, in quanto dipendente pubblico, è stato ritenuto compreso nello stipendio già percepito, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali.
Il Collegio ha invece rigettato la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., richiamando il principio affermato dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’astreinte va esclusa quando risulti “manifestamente iniqua” o sussistano “altre ragioni ostative”. Nel caso di specie, hanno assunto rilievo le difficoltà di adempimento legate ai vincoli di bilancio e alla finanza pubblica, nonché l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità di mora eccessivamente afflittiva.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità.
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Nota della Redazione
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