Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Calabria n. 787 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, l’inerzia della pubblica amministrazione dopo la scadenza del termine di moratoria di centoventi giorni legittima l’accoglimento dell’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. L’amministrazione deve dare esecuzione alla pronuncia entro il termine fissato dal giudice amministrativo. Ove perduri l’inadempimento, è legittima la nomina del commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria aggiuntiva rispetto agli accessori dovuti ex lege, salvo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino all’insediamento del commissario.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, passata in giudicato, è stato accertato il diritto della ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti e il Ministero è stato condannato al relativo pagamento, oltre accessori e spese.
Nonostante la richiesta di pagamento avanzata nel luglio 2024, l’amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione delle sentenze e che persiste l’inadempimento dell’amministrazione. Su queste basi l’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento.
Il Ministero deve pertanto eseguire la sentenza del giudice del lavoro, anche per la parte prevalente e mancante, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente decisione a cura di parte ricorrente.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento competente. Questi, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, provvede in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Le spese per l’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015.
Quanto alla penalità di mora, non sussistendo iniquità o altre cause ostative, essa è riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo va corrisposto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo dell’amministrazione o, in mancanza, sino all’insediamento del commissario, restando fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a quando l’organo commissariale non abbia provveduto, secondo il principio dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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