Autenticazione forte e allegazioni sulla frode: la colpa grave del cliente (ABF Collegio di Bari n. 280 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella disciplina dei servizi di pagamento, l’utilizzatore che disconosce un’operazione è tenuto alla sola contestazione, mentre grava sul prestatore l’onere di provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito gli effetti di malfunzionamenti delle procedure. Il rilievo del d.lgs. n. 11/2010, come novellato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva PSD 2, e del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 impone di verificare l’adozione dell’autenticazione forte del cliente. La prova della regolare procedura di autenticazione non esonera tuttavia l’intermediario dal dimostrare il dolo o la colpa grave dell’utilizzatore. Quando il prestatore abbia provato l’autenticazione secondo la SCA e non emergano indici ulteriori di anomalia, le mancate allegazioni del cliente sulle circostanze di fatto della frode possono concorrere a fondare il convincimento del Collegio sulla sua colpa grave.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso un intermediario e in passato di altro conto presso un secondo intermediario, chiede il rimborso di € 5.000,00 addebitatigli per operazioni eseguite senza autorizzazione su entrambi i rapporti nella prima settimana di luglio 2025.

Il primo intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancanza del preventivo reclamo e, nel merito, la regolarità delle operazioni, eseguite con autenticazione forte e seguite da sms alert, rilevando che il beneficiario dei bonifici era lo stesso ricorrente. Il secondo intermediario svolge difese analoghe e anch’esso lamenta la colpa grave del cliente. Entrambi concludono per il rigetto.

La motivazione del Collegio

Sull’eccezione preliminare, il Collegio ritiene che la corrispondenza intercorsa tra le parti, pur non rivestendo la forma del reclamo, rappresenti nella sostanza la volontà del ricorrente di contestare le operazioni oggetto del procedimento. L’eccezione di inammissibilità non è dunque accolta.

Nel merito, il Collegio inquadra la fattispecie nel d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017, e nel Regolamento Delegato (UE) 2018/389 in materia di autenticazione e misure di sicurezza. Richiama l’art. 10 del decreto, secondo cui, in caso di disconoscimento, è onere del prestatore provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata; il comma 2 esclude che il solo utilizzo di uno strumento registrato dimostri l’autorizzazione o la colpa dell’utilizzatore. Viene richiamato anche l’art. 12, co. 2 bis, che esclude la perdita per il pagatore se il prestatore non esige l’autenticazione forte, definita dall’art. 1, lett. q-bis, e l’art. 10-bis sui casi in cui l’autenticazione è dovuta.

Il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di coordinamento sulla speciale protezione e sul favore probatorio per gli utilizzatori, con allocazione del rischio d’impresa sul fornitore dei servizi di pagamento, e la giurisprudenza di legittimità sulla diligenza tecnica del professionista e sull’area del rischio professionale.

Nel caso concreto, entrambi gli intermediari hanno provato la corretta autenticazione forte delle operazioni, mediante digitazione del PIN, quale fattore di conoscenza, e del codice OTP inviato sul numero di cellulare abbinato al conto, quale fattore di possesso. Quanto al conto presso il primo intermediario, le somme addebitate sono state accreditate tutte sul conto del ricorrente presso il secondo, senza tradursi in danno. Sul requisito della colpa grave, il Collegio osserva che il ricorrente nulla ha allegato sulle circostanze della frode subita e richiama in senso adesivo il proprio orientamento, secondo cui le mancate allegazioni, in presenza di prova dell’autenticazione e in assenza di ulteriori indici di anomalia, concorrono a fondare il convincimento sulla colpa grave. Non risultano indici di frode ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 112/2007, con esclusione di oneri protettivi ulteriori. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *