Truffa sul bonifico autorizzato dal cliente e responsabilità della banca del beneficiario (ABF Collegio di Palermo n. 2810 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’operazione di bonifico disposta personalmente dal cliente, ancorché indotta da raggiro di terzi, è autorizzata ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 11/2010 e resta fuori dall’ambito applicativo degli artt. 10 ss. d.lgs. n. 11/2010, con esclusione di ogni verifica su esecuzione, autenticazione e colpa grave del pagatore. L’eventuale inadempimento degli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio da parte della banca del beneficiario non è fonte di responsabilità civile verso il cliente, né sussiste nesso di causalità con il danno, perché la truffa si sarebbe verificata anche in caso di corretta identificazione del beneficiario. La banca del beneficiario non risponde del tardivo blocco del conto quando i prelievi risultano eseguiti prima della ricezione della segnalazione di frode.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente, acquista un’autovettura e dispone in data 8 agosto 2025 un bonifico di euro 21.500,00 a favore del venditore. Solo dopo l’esecuzione si avvede di alcune incongruenze: l’annuncio di vendita è rimosso dal sito, la partita IVA non corrisponde all’intestazione della fattura e il PRA indica l’auto intestata a soggetto diverso. La certezza della truffa giunge il 13 agosto 2025, con la nota di disconoscimento della fattura e la dichiarazione di mancata ricezione del bonifico.
Il ricorrente denuncia l’accaduto all’autorità e segnala l’illecito all’intermediario del beneficiario, lamentando che quest’ultimo non abbia revocato per tempo il bonifico, consentendo il prelievo di euro 14.000,00 da parte del truffatore, e contestando la mancata verifica dell’identità del titolare del conto di destinazione. Chiede quindi il rimborso della somma non recuperata. L’intermediario convenuto, quale banca del beneficiario, eccepisce la carenza di legittimazione passiva, contesta il quantum e deduce di avere bloccato il conto appena ricevuta la comunicazione interbancaria.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. Il ricorrente ha prospettato una responsabilità personale della convenuta, incentrata sull’omesso tempestivo blocco del conto e sull’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica sul beneficiario. Tali doglianze attengono direttamente alla condotta dell’intermediario, che deve quindi essere esaminata nel merito.
Nel merito, il Collegio rileva che l’operazione è stata eseguita personalmente dal ricorrente, il quale, pur vittima del raggiro, ha direttamente autorizzato il bonifico. Da qui l’esclusione dell’operazione dalla sfera applicativa degli artt. 10 ss. d.lgs. n. 11/2010: l’art. 5 d.lgs. n. 11/2010 qualifica come non autorizzata solo l’operazione effettuata in assenza del consenso del pagatore, consenso che nella specie sussiste. Il Collegio non procede quindi alla verifica dell’esecuzione e dell’autenticazione né alla valutazione della colpa grave del cliente, richiamando propri precedenti e la decisione del Collegio di Milano n. 8436 del 2023.
Resta il profilo della responsabilità concorrente dell’intermediario secondo le regole del diritto comune. Quanto alla mancata adeguata verifica del beneficiario, il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui tra l’eventuale inadempimento e il danno non sussiste nesso di causalità: eliminando mentalmente la condotta inadempiente, la truffa si sarebbe comunque verificata, perché le operazioni sono state eseguite personalmente dal ricorrente (Collegio di Torino n. 12845/2024). La disciplina antiriciclaggio, inoltre, non individua obblighi civilistici della banca verso i clienti e non prevede un obbligo di astensione dall’esecuzione, salvo il caso di impossibilità di adeguata verifica (Collegio di Palermo n. 8099/2025).
Quanto alla tardività del blocco, i prelievi risultano verosimilmente eseguiti prima della ricezione della segnalazione e quindi prima che la banca potesse tecnicamente procedere. In assenza di elementi che dimostrino una conoscenza anticipata della frode o un ritardo nell’attivazione delle misure di sicurezza, non è configurabile alcuna responsabilità dell’intermediario.
Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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