Segnalazione in Centrale dei Rischi e prova del danno da mancato credito (ABF Collegio di Milano n. 1098 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le segnalazioni a sofferenza in Centrale dei Rischi mantengono efficacia, ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, fino al provvedimento di esdebitazione, che impone la rettifica ma non retroattivamente la cancellazione delle informazioni pregresse. Il danno da mancato accesso al credito è un danno patrimoniale da perdita di chance e non è configurabile in re ipsa: spetta al ricorrente provare sia l’an sia il quantum, e la sola allegazione del pregiudizio non consente la liquidazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. L’eccezione di incompetenza ratione temporis dell’ABF, sollevata per la prima volta in sede di controrepliche, è inammissibile per la preclusione posta dalle vigenti Disposizioni ABF.
Il Fatto
Il ricorrente aveva richiesto, in data 18/04/2025, un mutuo per l’acquisto della prima casa. La domanda veniva respinta a causa di segnalazioni a sofferenza presenti in Centrale dei Rischi disposte dall’intermediario resistente. Il cliente assumeva che tali segnalazioni fossero illegittime perché mantenute attive nonostante il Tribunale di Como, con decreto del 20/10/2024, avesse chiuso la procedura di esdebitazione nei suoi confronti. Chiedeva quindi il risarcimento del danno quantificato in € 30.000,00, per il disagio economico e psicologico derivante dal prolungamento della locazione e dal diniego del mutuo.
L’intermediario resisteva sostenendo la legittimità delle segnalazioni effettuate tra il decreto di omologa del piano del consumatore (14/02/2019) e quello di esdebitazione, con adeguamento degli importi secondo il provvedimento giudiziale. Eccepiva inoltre, per la prima volta in controrepliche, l’incompetenza temporale dell’ABF.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di incompetenza ratione temporis. L’intermediario l’aveva sollevata solo in sede di controrepliche, deducendo che l’esame del merito avrebbe richiesto la valutazione del decreto di omologa del 14/02/2019, anteriore di oltre sei anni al ricorso. Il Collegio richiama le vigenti Disposizioni ABF, che precludono la proposizione di eccezioni processuali e di merito non contestate nelle controdeduzioni. L’eccezione è pertanto inammissibile.
Nel merito, il Collegio rileva che l’oggetto del ricorso è il risarcimento del danno da segnalazioni a sofferenza ritenute illegittime e rimaste invariate sino a giugno 2025. Tali segnalazioni rientrano nella competenza temporale dell’Arbitro.
La questione centrale è la correttezza dell’operato dell’intermediario. Il Collegio applica la Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, Capitolo II, Sez. 6, par. 21: ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento non liquidatoria si applicano i criteri del concordato preventivo, con classificazione delle esposizioni tra le inadempienze probabili dalla domanda di ammissione, salvo che l’esposizione sia già in sofferenza. In caso di omologa, gli importi segnalati sono adeguati a quanto stabilito dal giudice.
Il Collegio osserva che il decreto di esdebitazione è del 20/10/2024, mentre la rettifica delle segnalazioni è avvenuta solo il 10/06/2025, in ritardo rispetto alla richiesta di mutuo respinta il 18/04/2025. Tuttavia, dalla documentazione emerge che alla data del 18/04/2025 erano presenti tre segnalazioni a sofferenza, una sola delle quali riferibile all’intermediario resistente: le altre due, effettuate da terzi, erano state cancellate in date successive. La richiesta di mutuo era stata rigettata senza riferimento specifico all’intermediario segnalante.
Il profilo decisivo è però la prova del danno. Il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione né dell’an né del quantum dei pregiudizi asseritamente subiti. Il Collegio richiama il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. 25 marzo 2009, n. 7211) e la decisione del Collegio di Coordinamento n. 9311/2016: il danno in re ipsa non è configurabile, e il danno da mancato accesso al credito è una perdita di chance che va provata. Non basta il principio di prova scritta se non consente di verificare l’entità del pregiudizio e il suo nesso con la segnalazione contestata. In assenza di prova, non è possibile procedere alla liquidazione equitativa, che presuppone accertata l’esistenza di danni risarcibili (Cass. 30 aprile 2010, n. 10607; Collegio di Milano n. 15377 del 2018). Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.