La rettifica catastale successiva al 2016 deve escludere gli “imbullonati” anche fuori dal perimetro dell’art. 1, comma 22, l. n. 208/2015 (Cass. civ. Sez. 5 n. 3609 del 17.02.2026)
La dichiarazione di variazione per ampliamento non rientra nell’art. 1, comma 22, l. n. 208/2015; pertanto la rettifica dell’ufficio, successiva al 2016, non può includere le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, la cui esclusione è il regime ordinario applicabile alla stima diretta.