La rettifica catastale successiva al 2016 deve escludere gli “imbullonati” anche fuori dal perimetro dell’art. 1, comma 22, l. n. 208/2015 (Cass. civ. Sez. 5 n. 3609 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, la l. n. 208/2015, art. 1, comma 21, ha introdotto il regime ordinario di esclusione dalla stima diretta dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. La dichiarazione di variazione per ampliamento non è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 1, comma 22, della medesima legge, che presuppone la sola rideterminazione della rendita di unità già censite. Ne consegue che, in caso di rettifica dell’ufficio successiva all’entrata in vigore della disciplina, la stima non può includere le componenti impiantistiche, né grava sul contribuente l’onere di indicare i componenti produttivi originariamente inclusi. Nelle controversie sull’attendibilità del classamento, l’onere di provare gli elementi a fondamento della diversa valutazione spetta all’amministrazione finanziaria.
Il Fatto
Una società, titolare di un impianto di depurazione, presentava una dichiarazione di variazione DOCFA per l’ampliamento dell’impianto, proponendo l’ascrizione alla categoria E, destinata agli immobili connotati da particolare destinazione pubblica. L’Agenzia delle Entrate rettificava la dichiarazione, attribuendo l’immobile alla categoria D/7 e ripristinando i valori risultanti dalla precedente procedura DOCFA del 2009, che includeva il valore delle componenti impiantistiche. La società impugnava l’avviso, ma sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettavano il ricorso. La contribuente ricorreva quindi in cassazione con nove motivi, lamentando in particolare l’illegittima inclusione degli impianti c.d. imbullonati nella determinazione della rendita.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il settimo, l’ottavo e il nono motivo di ricorso. Ha premesso che l’art. 1, comma 21, della l. n. 208/2015 non configura un’eccezione o un trattamento di favore, ma delinea il regime ordinario di stima diretta per gli immobili dei gruppi D ed E, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016. Il comma 22 della stessa disposizione, invece, disciplina una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione finalizzata esclusivamente alla rideterminazione della rendita di immobili già censiti, con l’istituzione di una specifica causale regolamentare.
Nella specie, la dichiarazione presentata dalla contribuente era stata resa per un ampliamento dell’impianto, ossia per una variazione dello stato dei beni ai sensi del d.m. n. 701/1994, art. 1. Tale dichiarazione non ricadeva, quindi, nella disciplina del comma 22, non essendo una mera istanza di rideterminazione. Poiché il nuovo regime di stima deve trovare oggettiva applicazione a tutte le unità immobiliari dei gruppi D ed E, la rettifica operata dall’ufficio non poteva prescindere dall’esclusione dei macchinari e degli impianti funzionali al ciclo produttivo: la stima non avrebbe dovuto includere il valore di tali componenti.
La Corte ha inoltre escluso che, nel caso di specie, ricorresse l’onere del contribuente di indicare i componenti produttivi da espungere, onere che la giurisprudenza ha correlato solo all’ipotesi della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 22. Ha invece ribadito che, nelle controversie sulla attendibilità del classamento, l’onere della prova degli elementi giustificativi della rettifica grava sull’amministrazione finanziaria, e il giudice non può desumere la prova positiva dell’adeguatezza della categoria attribuita dal mancato assolvimento dell’onere probatorio del contribuente.
Il giudice del gravame non aveva considerato i contenuti della dichiarazione DOCFA del 2009 e della stima a essa allegata, che esponeva distintamente il valore delle opere civili e quello della componente impiantistica. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese.
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Nota della Redazione
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