L’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è soggetta a imposta di registro proporzionale per il suo effetto traslativo (Cass. civ. Sez. 5 n. 1227 del 20.01.2026)
L’ordinanza di assegnazione del credito emessa dal giudice dell’esecuzione ex art. 553 c.p.c. ha natura traslativa ed è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale (0,5%), ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986.