La domanda di risarcimento per gravi difetti ex art. 1669 c.c. è assorbita se gli interventi successivi del costruttore sono risolutivi (Cass. civ. Sez. 2 n. 1242 del 20.01.2026)
La Cassazione chiarisce che, in tema di gravi difetti dell’opera, l’accertamento in fatto circa la risolutività degli interventi posti in essere dal costruttore dopo l’accertamento tecnico preventivo esclude l’applicabilità dell’art. 1669 c.c. e determina l’assorbimento della domanda risarcitoria, rendendo inammissibile il motivo per omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c.