Rimborso spese legali dell’amministratore prosciolto nel giudizio contabile e parere di congruità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1221 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti conclusisi con il proscioglimento nel merito, l’amministratore di un ente pubblico economico, quale un consorzio di sviluppo industriale, è equiparato al pubblico dipendente ai fini del rimborso delle spese legali, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, D.L. n. 543/1996. La norma, come interpretata dall’art. 10-bis, comma 10, D.L. n. 203/2005, non subordina il diritto al rimborso al preventivo gradimento dell’amministrazione sulla nomina del legale. Il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato, obbligatorio e vincolante nella fase amministrativa, non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale quando il rimborso sia richiesto direttamente in sede giurisdizionale, spettando al giudice la valutazione di congruità delle spese.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalla richiesta di un avvocato al presidente di un consorzio industriale del pagamento delle competenze maturate per la difesa in due giudizi di responsabilità erariale dinanzi alla Corte dei conti, conclusisi con l’assoluzione dello stesso. Al rifiuto del pagamento, il difensore aveva convenuto in giudizio il proprio assistito, il quale aveva chiamato in causa il consorzio per essere tenuto indenne. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano accolto la domanda, riconoscendo all’amministratore il diritto al rimborso delle spese legali da parte dell’ente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il ricorso del consorzio, ha preliminarmente affermato che la rimborsabilità delle spese legali è possibile in base alla qualità di soggetto sottoposto al giudizio della Corte dei conti, comprendendo sia i dipendenti sia gli amministratori di enti pubblici economici. La Corte richiama il concetto di pubblica amministrazione “a geometria variabile” per ricomprendere il consorzio industriale nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza tenuta al rimborso.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis D.L. n. 203/2005 e alla pretesa esclusività della liquidazione da parte del giudice contabile, gli ermellini, richiamando le Sezioni Unite n. 31137 del 2024, hanno escluso che la norma abbia riservato in via esclusiva la liquidazione delle spese alla Corte dei conti. Il soggetto prosciolto conserva il diritto di chiedere all’amministrazione il rimborso di un eventuale maggior importo o, come nel caso di specie, la liquidazione tout court laddove il giudice contabile abbia omesso di pronunciarsi, risultando la questione del diritto intertemporale assorbita e comunque irrilevante.
Sul parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato, la Corte ha chiarito che, sebbene la disposizione del 2005 abbia portata ripropositiva di un presupposto già previsto dall’art. 18, comma 1, D.L. n. 67/1997, lo stesso resta un atto interno del procedimento amministrativo. Quando la vicenda si sviluppa direttamente in sede giudiziale, la richiesta del parere è rimessa a una scelta difensiva dell’amministrazione, essendo la valutazione di congruità demandata esclusivamente al giudice. Opinando diversamente si introdurrebbe una condizione di procedibilità della domanda non prevista dall’ordinamento.
Infine, in relazione al terzo motivo, la Corte ha rilevato che l’art. 3, comma 2-bis, D.L. n. 543/1996, sia nella versione antecedente sia in quella successiva all’intervento del 2005, non subordina l’obbligo di rimborso a un previo gradimento sulla nomina del legale, diversamente da quanto prevedeva l’art. 67 d.P.R. n. 268/1987, peraltro abrogato e non applicabile alla fattispecie, non essendo dedotta alcuna disposizione pattizia che estendesse il requisito agli amministratori di consorzi industriali.
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Nota della Redazione
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