Conferenza di servizi e PAS: obbligo di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 in caso di dissensi (TAR Puglia n. 1023 del 10.07.2026)
Nei procedimenti a istanza di parte, ove la conferenza di servizi si concluda con un dissenso ritenuto non superabile, l’amministrazione procedente deve adottare la determinazione negativa valevole come comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990, trasmettendo le osservazioni del privato alle altre amministrazioni coinvolte.